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Estremi:
Tribunale Milano, 2018,
  • Fatto

    MOTIVAZIONI

    In fatto:

    Con ricorso ex art. 1 c. 51 della l. n. 92/12 al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in Cancelleria in data 20 aprile 2018, (omissis) ha proposto opposizione avverso l'ordinanza emessa in data 3.4.18, con cui il Tribunale ha respinto la domanda di impugnazione del licenziamento per giusta causa.

    A tal fine ha convenuto in giudizio IKEA per sentir revocare e/o annullare l'ordinanza medesima e, accertata la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento per asserita giusta causa, e, per l'effetto, condannare la convenuta, in via principale, a reintegrare in servizio la ricorrente, cc art. 18, c. 1 S.L. (o in subordine ex art. 18 c. 4 S.L.), ed a risarcire il danno cagionatole, nella misura mensile di euro 2.263,25; in subordine, ha chiesto l 'applicazione del regime risarcitorio ex art. 18, c. 5 S.L., nella misura massima di 24 mensilità, part ad euro 54.318,00.

    Costituendosi ritualmente in giudizio, IKEA ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.

    Fallito il tentativo di conciliazione, il giudice, ritenute sufficientemente istruite le altre circostanze contestate alla lavoratrice, ha ammesso l'istruttoria limitatamente all'episodio avvenuto nella mensa e alla discussione nelle riunioni sindacali del 29.8 e 13.9 della questione dei turni della (omissis) Escussi i testi P., D. S., F., ha rinviato per discussione. All' udienza del 25. 10.2018, ha invitato alla discussione orale e all'esito ha trattenuto la causa in decisione.

  • Diritto

    In diritto:

    L'opposizione è infondata e non può essere accolta.

    Con il ricorso in opposizione (omissis), dopo aver dedotto le stesse circostanze di fatto già esposte nel ricorso nella precedente fase, ha censurato l'ordinanza opposta, ritendo il licenziamento discriminatorio, non assistito da giusta causa e, in subordine, comunque provvedimento sproporzionato rispetto alle asserite violazioni disciplinari.

    La difesa della ricorrente ha, quindi, proposto i seguenti tre motivi di gravame:

    1) 'assenza della giusta causa, argomentando

    - sulla discriminatorietà del comportamento della datrice di lavoro in punto di assegnazione di nuovi turni incompatibili con la particolare condizione familiare della lavoratrice,

    - sulla mancanza della volontà della lavoratrice nella violazione degli orari stabiliti nei nuovi turni, ciò in ragione del giustificato convincimento della dipendente circa la circostanza che la nuova turnazione non fosse ancora entrata in vigore, sia in ragione del comportamento poco chiaro dell'azienda che aveva generato nella lavoratrice incertezza sull'orario da seguire (mancato richiamo disciplinare per aver seguito l'orario vecchio in data 25 settembre, dialogo ancora in corso tra il sindacato, la lavoratrice e l'azienda sulle nuove turnazioni; mancata contestazione della violazione dei turni nei rilievi sulla pulizia dell'impianto di erogazione degli sciroppi rivolti alla (omissis) con mail del 25.9 da parte della responsabile C.) sia alla luce delle rassicurazioni del sindacato sulla possibilità di continuare a seguire la vecchia turnazione;

    - quanto al momento della pausa pranzo della lavoratrice del 25.9 e alla scopertura delle casse a causa dell'autonoma iniziativa di (omissis) di andare in pausa alle ore 13:00 (invece che le 12:30 come richiesto dal coordinatore), la difesa della ricorrente rileva che la prassi era...

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