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Estremi:
Tribunale Pavia, 2018,
  • Fatto

    FATTO E DIRITTO

    Con ricorso inviato telematicamente in data 12.3.2018 C B impugnava la cartella di pagamento n. (omissis) emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, agente della riscossione, provincia di Pavia nonché il ruolo n. 2017/005379, reso esecutivo in data 23.10.2017, con i quali atti le si intimava il pagamento di complessivi euro 861,36 a titolo di mancata comunicazione della dichiarazione dei redditi professionali relativamente agli anni 2012 e 2013 chiedendone l'annullamento.

    La Cassa forense convenuta non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia. La ricorrente, iscritta all'albo degli avvocati di Pavia sino all'8.4.2013, rileva nel merito la insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Cassa, obbligo divenuto operativo solo con il regolamento di attuazione dell'art 21 commi 8 e 9 l. 247/2012, dal 21.08.2014, con conseguente insussistenza dell'obbligo di inviare la comunicazione dei redditi alla Cassa nel periodo antecedente, essendo peraltro iscritta alla Gestione separata dell'INPS.

    Si veda Cass. sez. unite 2012/9184: “in tema di obblighi degli avvocati di comunicare alla Cassa di previdenza l'ammontare dei redditi dichiarati ai fini Irpef ed il volume d'affari dichiarati a fini IVA, la norma dell'art. 17, comma 5, della legge n. 576 del 1980, nel riferire letteralmente l'iscrizione alla Cassa ai soli praticanti e non anche agli avvocati e procuratori iscritti agli albi, pone per questi ultimi l'obbligo di comunicazione suddetto a prescindere dall'iscrizione alla Cassa, come confermato anche dall'articolo 22 della legge medesima, che distingue le figure professionali predette anche ai fini della sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Cassa. Ne consegue che la comunicazione reddituale alla Cassa è obbligatoria anche per gli avvocati non iscritti alla stessa - senza che possa dubitarsi della legittimità costituzionale della relativa previsione, motivata dalle meritevoli esigenze...

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