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Titolo:
Esonero dalla responsabilità civile e risarcimento del danno biologico differenziale
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  • Sommario

  • Il caso

    In conseguenza della prolungata esposizione professionale alle polveri di amianto, un lavoratore riportava un mesotelioma pleurico, indennizzato dall'Inail anche con la costituzione della rendita per il danno biologico, trattandosi di patologia insorta dopo l'entrata in vigore del d.lg. n. 38 del 2000.

    Successivamente il lavoratore tecnopatico agiva in giudizio nei confronti del datore di lavoro per ottenerne la condanna al risarcimento del danno subito, anche di quello biologico, poi in effetti liquidato dal Tribunale adito, che respingeva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla difesa del responsabile civile, che impugnava tempestivamente la sentenza, chiedendone la riforma.

    La Corte di appello respingeva l'impugnazione, negando il difetto di legittimazione passiva, a causa dell'intervento dell'assicuratore sociale, del datore di lavoro sulla domanda di risarcimento del danno biologico, trattandosi di danno ben superiore a quello indennizzato dall'istituto assicuratore ed essendo stata detratta la rendita Inail dall'importo liquidato.

    Con ricorso per cassazione il datore di lavoro ha chiesto l'annullamento della sentenza per avere la corte territoriale omesso di procedere all'accertamento del fatto-reato ai fini dell'esonero dalla responsabilità civile, non avendo il danneggiato assolto gli oneri di allegazione e prova della responsabilità datoriale in termini di configurabilità di reato perseguibile d'ufficio.

    La questione

    La questione esaminata dalla Corte di cassazione è la seguente:

    Al fine del superamento della regola del parziale esonero è sufficiente la violazione da parte del datore di lavoro dell'art. 2087, c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico, anche per ottenere il risarcimento del danno biologico differenziale?

    La...

 

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