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Titolo:
La prova del danno non patrimoniale nel procedimento per la perdita di uno stretto congiunto
  • Sommario

  • Il caso

    Gli eredi di un operaio deceduto per infortunio sul lavoro convenivano in giudizio il datore per chiedere il risarcimento del danno morale ed esistenziale subìto in conseguenza del decesso.

    Il Tribunale respingeva la domanda e la decisione era confermata dalla Corte d'appello, sul rilievo che il danno da perdita parentale non fosse un danno in re ipsa, ma richiedesse precise allegazioni e prove, nella specie tutte mancate; si rilevava, al riguardo, che tra i ricorrenti (residenti in Tunisia) e il congiunto (morto in Italia) non c'era più alcuna convivenza, ma una lontananza protrattasi per anni senza alcun tipo di contatto, perciò significativa del venir meno di qualsiasi legame affettivo.

    Avverso la decisione d'appello i congiunti hanno proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi di gravame:

    1. il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere raggiunta per presunzioni la prova del danno non patrimoniale, attribuendo rilevanza come fatti notori al legame affettivo e alla sofferenza per la scomparsa del congiunto, secondo l'id quod plerumque accidit;
    2. la liquidazione del danno non patrimoniale non rispettava i criteri delle tabelle di Milano;
    3. essi avevano allegato a fondamento della richiesta di ristoro la sussistenza di un legame forte con lo scomparso, ritenuto, in un contesto di emigrazione, fonte di vanto e orgoglio per aver lasciato la terra d'origine alla ricerca di una vita migliore;
    4. la Corte territoriale, riconosciuta l'esistenza di un danno parentale, si era contraddittoriamente astenuta dal quantificarlo.

    Le questioni

    Questi gli aspetti di interesse affrontati dalla S.C. con l'ordinanza in commento:

    1. se il danno da perdita del rapporto parentale abbia un autonomo...

 

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