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Estremi:
Tribunale Pavia, 2019,
  • Fatto

    FATTO E DIRITTO

    Con ricorso inviato telematicamente in data 7.2.2017 AX. DA. agiva nei confronti della SI. SRL, sulla premessa della esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 24.1.2011 al 17.6.2015, per la condanna della stessa al pagamento della complessiva somma di Euro 31.778,81 a titolo di differenze di retribuzione per lavoro straordinario ed euro 1397,05 a titolo di indennità di trasferta come specificate nei conteggi allegati al ricorso.

    Esponeva di avere svolto mansioni di autotrasportatore, con inquadramento nel III livello Super C.C.N.L. "spedizioni, autotrasporto Merci e Logistica".

    Parte resistente, deduceva l'esattezza delle retribuzioni erogate a titolo di indennità di trasferta; deduceva di nulla dovere a titolo di straordinario, avendo il ricorrente lavorato nei limiti dell'orario ordinario, con le sole ore di straordinario indicate nelle buste paga.

    Tentata inutilmente la conciliazione, interrogate le parti, escussi i testi richiesti, previo deposito di note autorizzate, all'udienza del 6.11.2018 il giudice decideva come da contestuale motivazione.

  • Diritto

    Sul lavoro straordinario.

    Va osservato che, come pacifico in giurisprudenza, in linea generale la prestazione di lavoro supplementare o straordinario va provata dal lavoratore in maniera specifica e rigorosa quanto alle ore lavorate in più, senza possibilità di valutazione equitativa (cfr. Cass. sez. lav. nn. 1389 del 29.1.2003 rv. 560141, 3714 del 16.2.2009 rv. 606783, 19299 del 12.9.2014 rv. 632795).

    È documentalmente provato che il rapporto lavorativo era regolato dagli accordi di cui alla lettera di assunzione prodotta dal ricorrente in atti (doc 2 all ricorso) con la quale il ricorrente veniva inquadrato nel livello 3S e l'orario di lavoro veniva espressamente stabilito in 40 ore settimanali (in conformità a quanto stabilito dall'art.11 CCNL di settore), dovendosi conseguentemente ritenere ore di lavoro straordinario quelle effettuate dal ricorrente oltre le 40 ore settimanali.

    Il punto 9 dell'art.11 CCNL, alla lettera a), prevede che "l'eventuale maggior durata del lavoro effettivo per la guida dei veicoli e l'attività complementare viene retribuita con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario nel modo seguente: a) secondo l'attività effettivamente prestata, quale risulta dal foglio di registrazione del cronotachigrafo ovvero da altri documenti di viaggio".

    L'art. 11, comma 1, del CCNL di settore, con riferimento al personale viaggiante, definisce espressamente la nozione di orario di lavoro, indicandolo in ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia:

    - il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto e, in particolare, la guida, il carico e lo scarico, la pulizie e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o...

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