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Estremi:
Tribunale Milano, 2018,
  • Fatto

    in diritto,

    che doveva ribadirsi “il consolidato -e condivisibile- orientamento giurisprudenziale per cui la compravendita di una partecipazione in una società di capitali “ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta", sicché "le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione- possono giustificare” non le azioni edilizie ex vendito, bensì “l'annullamento del contratto per errore (...) (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie e astuzie volte a realizzare l'inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza”1,

  • Diritto

    e in fatto

    "che allo stato, alla luce

    - della già segnalata assenza "nell'atto di cessione di azioni e costituzione di pegno" del 20/5/2014 di qualsiasi garanzia espressa in punto consistenza, efficienza tecnica e capacità produttiva dei macchinari ricompresi nell'azienda della società target Al. Tu. S.p.A.,

    - della dubbia natura e significato del report 'confidenziale', di un anno anteriore al contratto, che avrebbe rivestito nelle determinazioni contrattuali di A.T.A. un significato così rilevante, trattandosi oltretutto di documento non firmato né incorporato in alcun documento contrattuale

    - della difficile configurazione nella specie di un errore incolpevole della acquirente o addirittura di un vero e proprio dolus causam dans o anche solo incidens (peraltro, neppure compiutamente ipotizzato) dalla venditrice, attesa i. la qualità di esperto imprenditore del settore in capo ad A.T.A.

    ii. la scrupolosa due diligence effettuata ante acquisto di cui è prova la relazione dello studio Meroni Carissimi prodotta dalla stessa ricorrente al suo documento 3

    iii. la tempistica della prima contestazione a LARREDER S.L.U. delle medesime doglianze agitate nel presente ricorso, e della perizia su cui si sono fondate (aprile 2017)

    iv. nonché l'intervenuto pagamento, nonostante l'asserita gravità della situazione già in allora riscontrata e periziata, della rata di prezzo in scadenza il 20/5/2017,

    non paiono potersi desumere dal materiale istruttorio elementi di prova necessari e sufficienti a delibare positivamente la verosimile fondatezza della (peraltro assai scarsamente prospettata) domanda di merito su cui l'attore vorrebbe fondare l'exceptio inadimpleti contractus in cui si sostanzia il richiesto 'blocco' delle cambiali, e ciò a prescindere...

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