La questione
Le questioni esaminate dalla Corte di cassazione sono le seguenti:
L'acquisto di una protesi dentaria rientra nella tutela previdenziale gestita dall'Inail, pur se la medesima non sia funzionale a ridurre l'inabilità?
Nel caso in cui la fornitura di una protesi dentaria, anche in astratto, spetti all'Inail l'infortunato conserva il diritto al rimborso integrale del costo sopportato per l'acquisto?
La soluzione giuridica
La Suprema Corte respinge i primi due motivi di ricorso, riguardanti l'accertamento della responsabilità civile, ma accoglie il terzo motivo, annullando la sentenza di merito ed affidando al giudice di rinvio la valutazione dell'originaria domanda proposta.
In particolare, afferma la Corte, tra le prestazioni economiche a cui è tenuto l'Inail vi è anche la fornitura degli apparecchi di protesi (art. 66, comma 1, n. 6, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), tra cui rientrano anche quelle dentarie, che vengono garantite in ogni caso all'infortunato, a prescindere dalla loro idoneità a ridurre il grado di inabilità, imposta dal legislatore limitatamente agli “apparecchi” (art. 90, d.P.R. n. 1124 del 1965).
La Suprema Corte corrobora la sua decisione, richiamando, inoltre, un autorevole precedente giurisprudenziale, con cui era stato affermato che “nel sistema INAIL le protesi necessarie in caso di lesioni dentarie e maxillo-dentarie sono fornite agli assicurati, al pari delle altre protesi, anche se non comprese nel Nomenclatore tariffario delle Protesi e degli Ausili del Servizio sanitario nazionale” (Cass., sez. lav., 23 luglio 2013, n. 13895).
Osservazioni
Si tratta di sentenza condivisibile, laddove afferma che l'Inail fornisce all'infortunato le protesi dentarie in qualunque caso, a prescindere, quindi, dalla loro idoneità a ridurre il...
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