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Estremi:
Tribunale Roma, 2018,
  • Fatto

    FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con ricorso depositato il 15 giugno 2015, Luca D'Andrea, diplomato geometra, deduceva di aver instaurato un rapporto di lavoro con l'impresa resistente, con la qualifica di impiegato e la mansione di capocantiere meritevole del riconoscimento del 5° livello del CCNL Edilizia ed Industria, espletato, fino al 31 agosto 2013, per cinque giorni la settimana ad orari prestabiliti dalle 7,00 alle 13,00 e dal 1° settembre 2013 fino al 31 gennaio 2014 per tre giorni la settimana dalle 7,00 alle 13,00 e per due giorni la settimana dalle 7,00 alle 16,00, con un'ora di pausa pranzo.

    Assumeva che il rapporto fosse stato connotato proprio dai caratteri tipi della subordinazione: risultando, tra l'altro, 6 la sua attività assoggettata al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro, risultando tenuto al rispetto di un orario di lavoro, utilizzando materiali di proprietà della società, percependo una retribuzione fissa mensile.

    Sottolineava che le mansioni da lui svolte erano quelle tipiche del capo cantiere essendosi occupato del coordinamento tra gli operai e del controllo dell'attività che effettivamente si compiva quotidianamente in cantiere.

    Tanto premesso, chiedeva al Giudice adito di: 1. Accertare l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il 1° ottobre 2011 e il 31 gennaio 2014 e, per l'effetto, condannare la società ala pagamento della somma di euro 28.227,82 a titolo di differenze retributive, tredicesima, indennità mensa, indennità trasporto, ROL, festività, permessi, ferie e TFR.

    Si costituiva in giudizio la For Edil Costruzioni s.r.l. eccependo la nullità del ricorso per carenza dei presupposti nn. 3 e 4 dell'art. 4141 c.p.c., per insussistenza del vincolo di subordinazione risultando il ricorrente impiegato solo “per prestazioni di logistica cantieristica”...

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