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Titolo:
BREVI RIFLESSIONI SULLA RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE: TRA LA NOZIONE DI SINDACATO COMPARATIVAMENTE RAPPRESENTATIVO E LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE 
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  • Sommario

    (*)Sommario: 1. Le vicende processuali affrontate dalle pronunce. — 2. La selezione del sindacato comparativamente rappresentativo. — 3. ...verso una misurazione effettiva? — 4. L'applicazione dei criteri al caso concreto: alcune considerazioni. — 5. La rappresentatività ex art. 19 St. lav. e le rappresentanze unitarie. — 6. La componente della rsu “trattante” può costituire rsa? — 7. Brevi riflessioni conclusive.

  • 1. Le pronunce in commento, seppure da diversi versanti, consentono di svolgere alcune considerazioni in ordine alla complessa tematica della rappresentatività sindacale.

    La prima sentenza affronta la delicata questione concernente la nozione di sindacato comparativamente più rappresentativo ed offre lo spunto per avviare alcune brevi riflessioni sulla tenuta di un simile modello nel quadro odierno delle relazioni industriali.

    Come noto, il d.lgs. n. 150/2015 all'art. 4 ha previsto l'istituzione dell'Anpal le cui funzioni sono rivolte, principalmente, al coordinamento delle politiche del lavoro in favore di persone in cerca di occupazione e dei lavoratori disoccupati.

    All'art. 6 del presente decreto viene individuato come organo dell'agenzia un consiglio di vigilanza con il compito di vigilare sul perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi strategici adottati; al comma 4 viene inoltre assicurata la presenza di dieci membri «designati dalle associazioni dei datori di lavoro e dipendenti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

    Il caso trae origine dal ricorso della Confsal che lamentava la mancata nomina di un suo componente all'interno del consiglio di vigilanza, in quanto non riconducibile alla categoria dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

    Il Tribunale, respingendo il ricorso del sindacato, chiarisce come la suddetta esclusione sia giustificata dalla ratio della norma che vuole una declinazione della rappresentatività in termini non assoluti, bensì comparativi.

    Differentemente dalla prima, la seconda pronuncia in commento involge un altro profilo concernente la rappresentatività sindacale e, segnatamente, la problematica riguardante la nuova formulazione dell'art. 19 St. lav. a seguito dell'intervento della sentenza n. 231/2013 della Corte Costituzionale.

    Il caso in oggetto concerne il diritto da...

 

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