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Titolo:
Sulla rilevabilità d''ufficio delle cause di nullità del licenziamento
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  • Sommario

  • Il caso

    Una lavoratrice, con ricorso ex art. 1, commi 47 ss., l. n. 92 del 2012, impugnava il licenziamento per giusta causa irrogatole il 5 novembre 2014 dal Comune di Napoli, a seguito di contestazione disciplinare del 15 novembre 2004, tra l'altro eccependo, per quanto qui rileva, la nullità del procedimento disciplinare sulla base della dedotta mancanza della qualifica dirigenziale del soggetto che aveva gestito il procedimento ed aveva adottato la sanzione disciplinare.

    Il Tribunale di Napoli respingeva il predetto ricorso, nonché la successiva opposizione della lavoratrice.

    La Corte di appello di Napoli respingeva, altresì, il reclamo della dipendente avverso la sentenza ex art. 1, comma 57, l. n. 92 del 2012, rilevando, in relazione alla causa di nullità eccepita, che risultava documentalmente provato che il Comune di Napoli aveva costituito l'Ufficio Procedimenti Disciplinari all'interno del Servizio Autonomo Personale (al quale erano stati addetti vari dipendenti, tra cui F.M., di qualifica dirigenziale) con provvedimento n. 45 del 1° ottobre 2013 (e, dunque, precedentemente al recesso) e che l'intera procedura disciplinare era stata gestita da tale Ufficio, il quale aveva adottato il provvedimento.

    La lavoratrice proponeva ricorso per cassazione, lamentando, in sostanza, che la Corte territoriale aveva omesso di considerare che la contestazione disciplinare risultava effettuata precedentemente alla costituzione dell'U.P.D.; il che avrebbe costituito causa di nullità degli atti del procedimento disciplinare e, dunque, del licenziamento.

    La Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto la ricorrente, nei precedenti giudizi di merito, mai aveva eccepito tale causa di nullità, la quale, per altro verso, non poteva ritenersi rilevabile d'ufficio (o dalla parte in ogni stato e grado del giudizio).

    La...

 

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