Con ricorso depositato telematicamente il 2 maggio 2017 ed iscritto a ruolo il 4 maggio 2017, Da. En. No. Lo. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza del 31 marzo 2017, con cui questo Tribunale ha rigettato l'impugnazione del licenziamento disciplinare a lui irrogato dalla soc. SDA Express Courier con lettera del 6 aprile 2016.
Il ricorrente in opposizione si duole del fatto che il Giudice della fase sommaria abbia rigettato la domanda reputando sufficienti i documenti prodotti dalla società senza ammettere i mezzi di prova da lui richiesti, necessari per far luce sulle vere motivazioni del licenziamento impugnato; osserva che la Costituzione ritiene l'imputato innocente fino alla sentenza definitiva, mentre egli non è stato ancora processato ed è tuttora in corso l'indagine; richiama, infine, integralmente il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio.
Il ricorrente ha pertanto rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
La soc. SDA S.p.A., costituitasi telematicamente il 15 settembre 2017, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'opposizione siccome iscritta a ruolo il 4 maggio 2017 e quindi oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla data di comunicazione dell'ordinanza di rigetto (31 marzo 2017).
Ha altresì eccepito la inammissibilità dell'opposizione non avendo il ricorrente indicato specifici motivi a fondamento dei pretesi errori attribuiti alla decisione resa dal Giudice della prima fase.
In fatto, la convenuta ha dedotto che il ricorrente, assunto in data 1.9.2000 ed addetto presso la sede di Roma dal 21.5.2012 con mansioni di Supervisore operativo nel progetto UPS\SDA, ha ricoperto, in regime di trasferta, il ruolo di referente del sito di Pesaro per più periodi nel 2015 e di quello di Civitanova Marche dall'8.2.2016 al 19.2.2016; che i...
1. - L'opposizione non è tardivamente proposta. Dai registri di cancelleria il ricorso risulta iscritto a ruolo il giorno 4 maggio 2017, laddove l'ordinanza emessa all'esito della fase sommaria è stata comunicata alle parti il 31 marzo 2017. Tuttavia, il ricorso è stato depositato telematicamente, come appare da specifica annotazione della Cancelleria sul registro informatico, il 2 maggio 2017, nel rispetto quindi del termine perentorio di 30 giorni stabilito dall'art. 1, comma 51, l. n. 92/2012, tenuto conto che il 1° maggio è giorno festivo.
2. - Parimenti infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per mancata indicazione di specifici motivi a fondamento degli errori che avrebbe commesso il giudice della fase sommaria.
Secondo ormai costante orientamento giurisprudenziale, Nel rito di impugnazione del licenziamento, come riformato dalla l. n. 92/2012, le due fasi del giudizio di primo grado, quella di cognizione sommaria e la successiva a cognizione ordinaria, sono tra loro in rapporto di prosecuzione; di talché, l'opposizione, che non ha natura di impugnazione, può riguardare nuovi profili soggettivi e oggettivi, tra cui anche le eccezioni in senso stretto (nella specie, l'eccezione di decadenza) non sollevate nella fase sommaria (Cass. civ., sez. lav., 11/12/2015, n. 25046; v. anche Cass. civ., sez. lav., 21/11/2017, n. 27655).
Se dunque la fase che si apre dopo quella sommaria non ha natura di impugnazione, colui che la promuove, come può addirittura proporre motivi di indagine non dedotti nella prima fase, così, a maggior ragione, non ha alcun onere di formulare specifici motivi di doglianza avverso il provvedimento sommario, ma può anche soltanto limitarsi a riproporre le medesime argomentazioni già prospettate affinché le stesse siano nuovamente vagliate senza i limiti della cognizione...
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