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Estremi:
Corte appello Roma, 2018,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Ga. Lu. ricorre al giudice del lavoro del tribunale di Roma deducendo la nullità del termine apposto a due contratti di lavoro intercorsi con Poste Italiane s.p.a.

    Rappresenta che il primo contratto è stato stipulato, per il periodo dal 8.4.2006 al 30.9.2006, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis, del d.lgs. 368/01.

    Riguardo a tale primo contratto deduce quanto segue:

    -l'illegittimità costituzionale della norma per contrasto con l'articolo 117 della Costituzione, stante l'esercizio della potestà legislativa in violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;

    -la necessità di disapplicazione della normativa interna per contrasto con quella comunitaria;

    -la violazione della percentuale del 15% prevista dalla predetta disposizione di legge;

    -l'omessa comunicazione alle organizzazioni sindacali di categoria;

    -l'inapplicabilità della disposizione alle mansioni di sportellista cui è stata in concreto addetta.

    Riguardo al secondo contratto, rappresenta che è stato stipulato ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 368/01 per il periodo dal 3.1.2008 al 31.3.2008 e l'apposizione del termine è stata giustificata per ragioni organizzative.

    Riguardo a tale secondo contratto deduce quanto segue:

    -l'inadeguatezza della causale nello stesso indicata e l'assenza di ogni effettiva esigenza organizzativa, non colmata neppure a posteriori con l'implementazione del personale già in organico.

    Si costituisce Poste Italiane s.p.a. che, in via preliminare, eccepisce l'improcedibilità ed inammissibilità del ricorso per l'omessa tempestiva impugnazione dei contratti nel termine perentorio previsto dall'articolo 32 della ...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    L'appellante Lu. Ga. formula un unico motivo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma contestando l'erronea applicazione dell'articolo 32 della legge 183/2010, riproponendo però tutte le contestazioni di merito avanzate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (interamente trascritto nell'atto d'appello) non valutate dal giudice di primo grado perché assorbite dall'eccezione preliminare.

    Pertanto, le varie questioni poste nel processo saranno affrontate seguendo l'ordine logico della previa valutazione del motivo d'appello sulla questione preliminare e, poi, delle ulteriori questioni di merito.

    1.Con il motivo d'appello la difesa di Lu. Ga. contesta l'erronea applicazione della normativa decadenziale e richiama a supporto di quanto argomentato l'orientamento della Corte Suprema di Cassazione.

    Il motivo d'appello è fondato.

    L'articolo 32, comma 1, della legge n. 183/2010 stabilisce quanto segue:

    1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:

    "Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

    L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di...

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