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Titolo:
Licenziamento (reiterato) adottato in “carenza” di potere: quale sanzione?
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  • Sommario

  • Il caso

    Un datore di lavoro intima al lavoratore (nella vigenza della legge “Fornero”) due licenziamenti disciplinari, ciascuno per ragioni diverse, in successione, di cui il secondo sulla base di una contestazione disciplinare formulata in data antecedente a quella di intimazione del primo licenziamento.

    Il giudice di merito dichiara inefficace il secondo atto espulsivo in quanto intimato in carenza di potere ed applica la tutela reintegratoria “attenuata” di cui all'art. 18, comma 4, st. lav.

    La Cassazione conferma la sentenza impugnata.

    La questione

    La questione in esame (non poco articolata) è la seguente: il licenziamento intimato a fronte di infrazioni del lavoratore già conosciute dal datore al momento di irrogazione di un precedente licenziamento è valido?

    In caso negativo, quale vizio esattamente si produce?

    E quali conseguenze sanzionatorie ne derivano nel regime dettato dalla legge “Fornero”?

    Le soluzioni giuridiche

    Secondo la sentenza in commento – che trova il suo precedente in Cass. 4 gennaio 2013, n. 106 -, affinché la reiterazione possa considerarsi legittima è necessario non solo che i fatti posti a supporto del licenziamento siano diversi da quelli che hanno dato luogo al primo recesso, bensì che siano stati conosciuti dal datore dopo l'intimazione del recesso in questione.

    La ragione, verosimilmente, risiede nel fatto che il potere di licenziare, oltre a non poter essere esercitato due volte con riguardo allo stesso fatto (e sul punto v., da ultimo, Cass. 12 settembre 2016, n. 17912), va esplicitato unitariamente. Diversamente, non è più esercitabile per “consumazione”, secondo una regola (in realtà non riprodotta chiaramente in testi normativi) tratta dal principio del “ne bis in idem” sostanziale, che impone di attivare il potere...

 

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