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Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. - Il Consiglio di Stato, con sentenza del 2 marzo 2017, ha accolto l'appello principale proposto da Evolve Consorzio Stabile avverso la sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 345/2016 - che, a sua volta, ne aveva rigettato il ricorso per l'annullamento dell'aggiudicazione in favore di GSA-Gruppo Servizi Associati S.p.A. (di seguito anche GSA) della gara di affidamento del servizio di vigilanza continuativo antincendio per tre anni per l'Azienda Ospedaliera (OMISSIS) e l'Istituto (OMISSIS) - e, respinto l'appello incidentale proposto dalla GSA, ha annullato l'aggiudicazione, nonchè disposto il subentro di Evolve nel contratto di appalto, con limitazione dell'inefficacia del contratto attualmente in essere al solo periodo successivo al subentro.

    2. - Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso GSA-Gruppo Servizi Associati S.p.A. sulla base di due motivi, con i quali è dedotta la violazione dei limiti della giurisdizione di legittimità sia in danno dei poteri riservati dalla legge alla P.A., sia in danno del potere legislativo.

    Hanno resistito con controricorso Evolve Consorzio Stabile e EGAS-Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi; quest'ultima ha proposto ricorso incidentale sulla base di tre motivi, con i quali sono dedotte le violazioni già postulate dal ricorrente principale, nonchè viene lamentato il diniego della tutela giurisdizionale.

    3. - In data 9 luglio GSA S.p.A. ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal proprio legale rappresentante e dai difensori nominati con procura speciale (e apposito mandato anche a rinunciare), notificato agli avvocati dei controricorrenti Evolve ed EGAS.

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. - Alla rituale rinuncia al ricorso per cassazione da parte GSA S.p.A., che non richiede l'accettazione delle controparti per essere produttiva di effetti processuali, segue l'estinzione del giudizio di legittimità introdotto con il medesimo atto di impugnazione.

    2. - Il ricorso incidentale di EGAS deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto non vi è contestazione sulla circostanza, dedotta nell'atto di rinuncia al ricorso principale, che Evolve e GSA "hanno definito transattivamente" le rispettive "posizioni... che le vedono contrapposte" (da intendersi, quindi, con diretta incidenza sui rapporti sostanziali inter partes), e la stessa EGAS "ha manifestato la propria adesione alla transazione".

    3. - La definizione transattiva della lite, nei termini anzidetti, consente di ritenere sussistenti le ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità.

    4. - Il Collegio reputa, tuttavia, di doversi soffermare su una questione di particolare importanza che trova origine proprio dalla proposizione del ricorso principale e di utilizzare, così, il potere, che l'art. 363 c.p.c. assegna alla Corte di Cassazione, di enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge; ciò che la declaratoria di estinzione conseguente alla rinuncia al ricorso non impedisce (Cass., S.U., 6 settembre 2010, n. 19051).

    5. - Si tratta della questione che investe il profilo della procedibilità, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., del ricorso predisposto in originale telematico e così notificato a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.).

    5.1. - Il ricorso di GSA S.p.A. è stato, infatti, redatto in originale telematico e sottoscritto digitalmente, per essere poi, come tale, notificato a mezzo p.e.c..

    Ciò risulta non solo dalla copia stampata del messaggio di p.e.c....

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