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Titolo:
Specificità della contestazione disciplinare e diritto di difesa del lavoratore
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  • Sommario

  • La questione.

    La questione in esame è la seguente: quando può dirsi rispettato (o, al contrario, violato) il principio di specificità della contestazione disciplinare?

    Le soluzioni giuridiche.

    La risposta contenuta nella sentenza in commento può così sintetizzarsi: la contestazione disciplinare può considerarsi specifica quando – pur nella elasticità della formulazione dell'addebito – non impedisce, in concreto, l'esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore; il che può evincersi dalle stesse giustificazioni rese da quest'ultimo in sede di procedimento disciplinare (nello stesso senso v. Cass. 5 luglio 2013, n. 16831, che, in relazione ad una contestazione dell'addebito riferita a numerosi episodi, già oggetto di procedimenti giudiziari per sanzioni conservative ed altri fatti di gravi intemperanze verbali o di provocazione, integranti inosservanza dei doveri di diligente e leale collaborazione, ha ritenuto non necessaria l'indicazione anche del giorno e dell'ora in cui gli stessi fatti sono stati commessi, ove l'incolpato abbia potuto esercitare utilmente il diritto di difesa; v., altresì, Cass. 21 aprile 2005, n. 8303, che ha considerato specifica la contestazione con cui è stato addebitato al lavoratore di essersi reso autore di ingiurie e minacce, benché mancasse la precisazione del contenuto delle frasi).

    In una sentenza del pari recente, la S.C. (Cass. 20 marzo 2018, n. 6889) ha precisato che “nell'apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione il giudice di merito deve verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati tenuto conto del loro contesto e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un'insuperabile...

 

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