Il caso
Una società di vigilanza privata irrogava un licenziamento per giusta causa ad un proprio dipendente, che era stato assegnato al servizio di piantonamento antirapina presso la filiale di un istituto di credito, ma che, senza alcuna apparente giustificazione, durante il normale orario di lavoro, si era privato del giubbotto anti-proiettile e recato presso un bar posto a poca distanza dalla filiale medesima, e, più di preciso, dirimpetto rispetto all’ingresso di quest’ultima.
Il lavoratore impugnava il recesso, e, nelle more del giudizio, emergeva come al primo fossero già state comminate n. 8 sanzioni conservative per mancata vestizione del giubbetto anti-proiettili, facente parte delle dotazioni obbligatorie per il personale assegnato ai servizi di piantonamento, e ciò, come logico, per garantire la sicurezza delle guardie giurate stesse, nonché una migliore capacità di proteggere le persone ed i luoghi affidati alla loro custodia.
Sia innanzi al Giudice di prime cure, che in sede di gravame, il licenziamento era stato ritenuto illegittimo, in quanto sproporzionato rispetto alla condotta oggetto di addebito, poiché “tenuto conto della peculiarità del servizio di piantonamento, deve intendersi (la stessa) realizzata solo quando, per modalità e tempi, l’agente si allontani favorendo eventuali intrusioni non controllate”.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dalla società datrice e rinviato alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione.
La questione giuridica
Ci troviamo di fronte ad una vexata quaestio, figlia di numerosi orientamenti giurisprudenziali susseguitisi nel tempo sino a giungere al principio ormai consolidato secondo cui la differenziazione tra il concetto di “allontanamento” e “abbandono” del posto di lavoro è data dalla temporaneità della condotta del...
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