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Estremi:
Tribunale Bari, 2018,
  • Fatto

    osserva in fatto

    con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 15.12.2017 e ritualmente notificato, S. A., premesso di essere dipendente della società convenuta e di svolgere le mansioni di sportellista assegnato alla filiale di B. di essere residente nella zona semi- centrale di B., … e convivente con la propria madre – M. M. – portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l.n. 104/1992; di aver ripetutamente chiesto di essere assegnato ad una filiale più vicina al proprio domicilio al fine di meglio prestare assistenza alla propria madre; chiedeva in via d'urgenza ordinarsi alla parte convenuta la propria assegnazione alla più vicina filiale B., ovvero Bari, ovvero ad una delle altre 8 filiali indicate alla lettera K del ricorso introduttivo di lite, con vittoria di spese di lite, argomentando a sostegno del fumus boni iuris e del periculum in mora.

    Con memoria ritualmente depositata si costituiva in giudizio la Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. (d'ora innanzi, per brevità, anche Poste o società) contestando in fatto ed in diritto il ricorso avversario, argomentando sul difetto sia del fumus che del periculum, e concludendo per la sua reiezione. Sentite le parti, tentata ripetutamente la conciliazione della lite, esaminata la documentazione prodotta in atti, ritenuta la causa matura per la decisione,

  • Diritto

    osserva in diritto

    alla luce del dettato normativo in tema di tutela cautelare atipica, il provvedimento d'urgenza richiesto dal lavoratore ex art. 700 c.p.c. presuppone che ricorrano congiuntamente i requisiti del c.d. fumus boni iuris, ossia l'evidente fondatezza della pretesa, e del periculum in mora costituito dal fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, e dunque non ristorabile per equivalente. Peraltro, per giurisprudenza consolidata, il provvedimento dev'essere rifiutato allorquando manchi anche uno solo dei requisiti sopra ricordati (si veda, ex plurimis, Tribunale Milano, 28 febbraio 1996).

    Quanto al fumus boni iuris, va premesso che deve essere inteso quale verosimile esistenza del diritto che il ricorrente intende far valere. Tale elemento deve essere valutato, in questa sede, con particolare rigore, al fine di fissare precisi limiti ad un procedimento, quello cautelare, nel quale le garanzie del contraddittorio, l'acquisizione della prova e la dialettica processuale sono, per la natura sommaria della cognizione, attenuati (si veda Trib. Milano 30.3.1995 secondo cui “la nozione di fumus boni iuris non può non essere influenzata in modo decisivo dalla considerazione delle caratteristiche del procedimento cautelare, singolare per i tempi di attuazione, ridotte possibilità di contraddittorio, sommarietà degli accertamenti in fatto e della dialettica in diritto, pur nella pienezza ed efficacia del comando giudiziale anticipatore della sentenza di merito. Questo sistema non può essere correlato se non con una pretesa difficilmente discutibile. L'evidente fondatezza di essa giustifica appunto la sommarietà di tutte le fasi del procedimento che conduce all'emissione del...

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