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Estremi:
Tribunale Trento, 2018,
  • Fatto

    MOTIVAZIONE

    La domanda proposta dalla ricorrente

    La ricorrente (omissis)

    premesso di aver lavorato alle dipendenze di tale (omissis) collaboratrice domestica, nel periodo 28.4.2011- 28.3.2016 —

    propone domanda di corresponsione de1l'indennità di disoccupazione NASpI (“Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego”) ex art. 1 d.lgs. 4.3.2015, n. 22 con decorrenza dal 30.3.2016.

    le ragioni della decisione

    a)

    Alla presente controversia è sottesa la questione se l'integrazione del requisito ex art. 3 co. 1 lett c) d.1gs. 22/2015 (“La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti. ... c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”) debba essere verificata in riferimento alla mera sussistenza giuridica di un rapporto di lavoro o, come indicato dalla circolare I.N.P.S. n. 194/2015 (doc. 5 fasc. ric.), in via convenzionale sulla base dei versamenti contributivi effettuati dal datore di lavoro.

    Infatti nel caso in esame risulta incontestato, da un lato, che nel periodo 28.4.2011 — 28.3.2016 la ricorrente era parte di un rapporto di lavoro domestico con tale (omissis) dall'a1tro, che quest'ultimo ha omesso di versare i contributi previdenziali, a suo carico quale datore di lavoro, in relazione al periodo 2º trimestre 2015 – 1° trimestre 2016, non risultando così nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione il versamento di contributi previdenziali per 30 giornate.

    b)

    Appare maggiormente persuasivo risolvere la...

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