APN e (omissis) correvano al Tribunale di Milano affinché quest'ultimo dichiarasse il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS consistente nell'aver limitato, per mezzo di tre circolari, l'accesso al beneficio economico denominato “premio alla nascita” a solo alcune “categorie” di donne straniere e, conseguenzialmente, ordinasse alla resistente di cessare il comportamento posto in essere. I ricorrenti chiedevano altresì che, in caso di accoglimento delle richieste formulate, l'INPS, da un lato, rendesse conoscibile ai terzi i mutati presupposti per 1'accesso al beneficio assistenziale in questione attraverso un'idonea pubblicizzazione e, dall'altro, modificasse il modulo telematico per la presentazione della domanda in modo da renderlo fruibile a tutti i soggetti titolari del diritto.
Nello specifico, i ricorrenti si dolevano che la resistente avesse illegittimamente limitato i potenziali beneficiari del “premio alla nascita” introducendo presupposti giuridico-fattuali non previsti dalla normativa ordinaria tali da generare un'evidente discriminazione a danno delle donne straniere con cittadinanza extraeuropea.
Si costituiva, dunque, I'INPS — Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, il quale, argomentato circa la fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata. La resistente evidenziava l'opportunità della sospensione del procedimento in corso in attesa della definizione di altro giudizio pendente innanzi al Tar Lazio, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo nonché l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro in favore del giudice ordinario, rilevava l'improcedibilità e/o improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 443 c.p.c., rappresentava il difetto di legittimazione...
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