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Titolo:
Il reclutamento del personale nelle società a totale partecipazione pubblica
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  • Sommario

  • Il caso

    Un lavoratore conveniva in giudizio una società per azioni sarda di trasporto pubblico locale in cui la Regione ha una partecipazione di controllo, esponendo di essere stato assunto con contratto a tempo determinato illegittimo e chiedendo che venisse dichiarata la nullità del termine apposto al contratto, decorrente dall’8 luglio 2010.

    Il lavoratore chiedeva, altresì, l’accertamento della sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato dalla stessa data o, in subordine, dal 25 ottobre 2010, oltre alla condanna della società alla riammissione del lavoratore nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto di lavoro o, in subordine, all’indennità di cui all’art. 32 della L. n. 183/2010.

    Il Giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, mentre la Corte di Appello lo respingeva.

    Nella specie, la Corte territoriale condivideva la sentenza impugnata sotto il profilo della ritenuta illegittimità della clausola di durata, evidenziando che la stessa mancava della necessaria specificità.

    I giudici di appello escludevano, tuttavia, che potesse essere disposta l’invocata conversione a tempo indeterminato del contratto, in quanto in contrasto con l’art. 18 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008, con il quale il legislatore ha imposto alle società a totale partecipazione pubblica di adottare metodi di reclutamento del personale nel rispetto dei criteri di trasparenza,...

 

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