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Titolo:
Illegittimo il licenziamento del dirigente per fatti emersi dall'istruttoria ma non contestati
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  • Sommario

  • Il caso

    Il caso in esame riguarda il ricorso depositato dinnanzi al Tribunale di Milano, con il quale un dirigente con funzione di direttore vendite, dopo essere stato licenziato e revocato come amministratore, veniva convenuto in giudizio dalla società controllante, sua datrice di lavoro, e dalle due società controllate, di cui era stato amministratore. Le società chiedevano l’accertamento delle responsabilità del dirigente per violazione dei doveri di buona fede e correttezza connessi al suo rapporto di lavoro e l’inadempimento delle obbligazioni assunte in qualità di amministratore delegato, nonché il risarcimento del danno.

    Il dirigente si costituiva in giudizio per resistere alle avverse domande e proponeva, altresì, domanda riconvenzionale, in ordine al difetto di giustificatezza del licenziamento e all’illegittimità della revoca della carica di amministratore delegato. Formulava, inoltre, eccezione di incompetenza funzionale del giudice del lavoro in ordine alle domande relative alle responsabilità quale amministratore.

    Il giudice di primo grado separava le cause e rimetteva dinnanzi al giudice ordinario quelle aventi ad oggetto la responsabilità quale amministratore delegato e quelle introdotte dalla domanda riconvenzionale relative all’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti di revoca da amministratore delegato. Il Tribunale, quindi, dichiarava l’illegittimità del licenziamento in quanto non sorretto da giusta causa e condannava la società controllante al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità supplementare.

    A seguito della proposizione dell’appello da parte...

 

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