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Titolo:
Contratto a termine nella PA e contrattazione collettiva: in materia di durata del rapporto di lavoro prevale la volontà della seconda
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  • Sommario

  • Il caso

    Con ricorso exart. 414 c.p.c., una lavoratrice conveniva in giudizio la P.A. affinché fosse condannata alla costituzione di un contratto di lavoro a tempo determinato, previo accertamento dell'illegittimo scorrimento di una graduatoria di merito formatasi a seguito di un pubblico avviso finalizzato al conferimento di incarichi temporanei di collaboratore sanitario professionale a cui ricorrere sia nel caso di conferimento di incarichi temporanei che per le sostituzioni di personale assente a qualsiasi titolo.

    Fondava le sue richieste parte ricorrente deducendo di essere stata assunta con un contratto a termine della durata di 8 mesi e successivamente con un altro della stessa durata e contestando quindi la scelta dell'amministrazione di contrarre un nuovo rapporto di lavoro con colleghi presenti in graduatoria in una posizione inferiore alla sua.
    A sostegno delle sua tesi veniva invocata, infine, ratione temporis, l'applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 368/2001 norma che prevedeva la possibilità di prorogare, una sola volta, il contratto a termine della durata inferiore a tre anni purché la durata complessiva del rapporto non superi i 36 mesi.

    Si costituiva, pertanto, la resistente invocando l'applicazione della specifica disciplina contenuta nel CCNLdi settore, sostenendo la correttezza dello scorrimento della graduatoria per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato al fine di non superare il terminemassimo previsto per la proroga dei contratti a termine, fissato nel caso di specie, in un numero di mesi inferiori a 36 pena l'illegittimità dello stesso conferimento.

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