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Titolo:
Pensione di inabilità civile e computo del reddito del coniuge
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  • Sommario

  • Il caso

    La sentenza in commento riguarda il caso di un soggetto che soddisfava i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge (invalidi totali con accertata totale inabilità lavorativa) per il riconoscimento del beneficio della pensione di inabilità civile.

    L’INPS, tuttavia, non aveva riconosciuto la prestazione in quanto, cumulando al reddito del richiedente quello del coniuge dello stesso, veniva superato il limite di reddito previsto per l’attribuzione del beneficio.

    Il Tribunale di Patti, in primo grado, e la Corte di Appello di Messina, in secondo, avevano accolto le ragioni del ricorrente, volte ad ottenere la pensione di inabilità civile. A seguito di ricorso dell’INPS la Suprema Corte, al contrario, ha cassato la sentenza di merito ritenendo che il requisito economico indispensabile ai fini del riconoscimento della prestazione dovesse essere determinato cumulando il reddito del coniuge dell’avente diritto.

    La questione

    La questione affrontata dalla sentenza in commento riguarda il criterio di calcolo del requisito reddituale, previsto per l'attribuzione della pensione di inabilità civile totale o pensione di invalidità civile totale.

    Le soluzioni giuridiche

    Preliminarmente si evidenza come quello trattato dalla Suprema Corte sia un problema riguardante le pensioni di inabilità erogate fino alla data di entrata in vigore dell'art. 10, co. 5 e 6 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, conv. dalla L. n. 99/2013, che, al contrario, ha dato rilievo al ...

 

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