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Titolo:
Licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata: la mancata richiesta del congedo familiare non prevale sul principio di proporzionalità
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  • Sommario

  • Il caso

    Il caso in esame trae spunto dal licenziamento per giusta causa comminato ad una dipendente di una nota catena di bricolage, la quale, dovendo assistere la figlia affetta da una grave forma di depressione post partum, si era assentata dal lavoro per diversi giorni, senza aver inoltrato alla datrice alcuna richiesta di fruizione del congedo per motivi familiari.

    Il licenziamento era stato immediatamente impugnato dalla lavoratrice, sul presupposto del dedotto scostamento dai criteri legali di valutazione della giusta causa sotto il profilo della proporzionalità tra mancanza addebitata e sanzione irrogata.

    Senonchè, mentre il Tribunale aveva ritenuto di poter accogliere le doglianze della dipendente, la Corte d'appello aveva disposto l'integrale riforma della sentenza di primo grado, ritenendo che la condotta della lavoratrice integrasse una violazione non meramente formale della disciplina del CCNL in materia e che, pertanto, il mancato inoltro all'azienda della richiesta di fruizione del congedo dovesse qualificarsi di gravità tale da legittimare la sanzione espulsiva.

    Il caso è stato, quindi, posto all'attenzione della Suprema Corte, la quale, dopo aver sottolineato come l’inosservanza delle forme prescritte, sebbene in violazione di norme all'uopo predisposte, non sia di per sé sufficiente per valutare la proporzionalità che...

 

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