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Estremi:
Corte appello L'Aquila, 2017,
  • Fatto

    CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

    Con ricorso ex art. 28 Legge 20 Maggio 1970 n° 300, la (omissis) si era rivolta al Tribunale di Chieti, in funzione di giudice del lavoro, affermando la sussistenza di un comportamento antisindacale da parte della (omissis) consistente nell'esclusione delle trattative finalizzate alla stipulazione del nuovo contratto collettivo aziendale. In particolare, l'(omissis) appellante ha denunciato che, pur avendo partecipato a tutti gli incontri tenuti dalla (omissis) (Ferrovia Adriatico Sangritana) e sottoscritto negli anni una serie di accordi, a seguito dell'assorbimento (mediante fusione per incorporazione) di detta società nella (omissis) dopo una serie di iniziali consultazioni sindacali, non era stata più convocata per le trattative per la sottoscrizione del nuovo contratto collettivo aziendale del 26.10.2015 (c.d. “Accordo di 2° livello”) che veniva stipulato in sua assenza, né aveva ricevuto disdetta degli accordi aziendali preesistenti, notificata solo alle altre OO.SS. Ha quindi sostenuto che la mancata sottoscrizione del nuovo contratto, da collegarsi unicamente alla mancanza di convocazione alle trattative, aveva costituito una grave lesione dei propri diritti e delle proprie prerogative sindacali, da cui era stata esclusa per non aver partecipato attivamente ai tavoli negoziali di secondo livello, essendole stata negata la c.d. “agibilità sindacale” all'interno dell'azienda. Poiché il denunciato comportamento aveva inciso gravemente sulla libertà del sindacato e sulla sua capacità di negoziazione, minandone la credibilità e l'immagine, e persino sulla sua capacità operativa, fortemente pregiudicata dall'impossibilità di usufruire dei permessi sindacali e del diritto di assemblea, ha chiesto che venisse accertata e dichiarata l'antisindacabilità del comportamento tenuta dalla (omissis) e, per l'effetto, che venisse ordinata “...

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