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Estremi:
Corte appello Milano, 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Il Tribunale di Milano con sentenza n. 2284/17 ha revocato l'ordinanza opposta da (omissis) e ha dichiarato la legittimità del licenziamento impugnato.

    Il Tribunale ha rilevato la tempestività e la giustificatezza del licenziamento impugnato ex art. 7 st. lav. e L. 604/1966.

    Quanto alla tempestività del licenziamento, il primo Giudice ha affermato che la contestazione disciplinare formalmente adottata dalla società a circa 4.3. anni e mezzo di distanza dalla commissione dei singoli addebiti ascritti a (omissis) risulta tempestiva sia perché formulata subito dopo la notifica alla società del decreto di rinvio a giudizio del lavoratore per i medesimi fatti sottesi al licenziamento in esame, provvedimento idoneo a cristallizzare in maniera attendibile le accuse fino ad allora rivolte all'indagato da parte dell'autorità procedente, sia perché rispettivamente non ostativa all'esercizio del diritto di difesa nella sua effettività da parte del dipendente e inidonea a favorire l'affidamento del prestatore di lavoro rispetto alla eventuale ritenuta irrilevanza disciplinare del comportamento in esame.

    Il Giudice dell'opposizione ha evidenziato che (omissis) una volta ricevuta la notizia di archiviazione del procedimento penale nei confronti di alcuni dipendenti procedeva immediatamente alla loro reintegrazione in servizio dimostrando il suo concreto interesse a procedere disciplinarmente solo una volta che si fosse cristallizzata in sede penale la responsabilità personale dei vari dipendenti coinvolti nell'indagine.

    Secondo il Giudice dell'opposizione gli addebiti sollevati nei confronti del dipendente integrano una giusta causa di licenziamento ex art. 48 CCNL di settore e art. 2119 cc, rilevando che il numero (37) e la durata (circa 39 ore) delle telefonate in contestazione ed il limitato arco temporale in cui venivano effettuate dimostravano la ripetitività e quindi la volontarietà e...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Il reclamo è fondato nei limiti di seguito indicati.

    Occorre, in primo luogo, affrontare la censura relativa alla asserita tardività della contestazione disciplinare.

    Il primo giudice, riformando, sul punto, la precedente ordinanza sommaria, ha ritenuto che la contestazione in esame non fosse tardiva per le seguenti ragioni:

    Nel caso in esame la contestazione disciplinare formalmente adottata dalla resistente a circa quattro/tre anni e mezzo di distanza dalla commissione dei singoli addebiti ascritti a (omissis) risulta tempestiva, ex art. 7 stat. lav. sia perché formulata subito dopo la notifica alla società del decreto di rinvio a giudizio del lavoratore per i medesimi fatti sottesi al licenziamento in esame, provvedimento questo idoneo a “cristallizzare” in maniera attendibile, anche sotto il profilo giuridico, le accuse fino ad allora rivolte all'indagato da parte dell'autorità procedente, sia perché rispettivamente non ostativa, nel caso di specie, all'esercizio del diritto di difesa nella sua effettività da parte del dipendente e inidonea a favorire l'affidamento del prestatore di lavoro rispetto alla eventuale ritenuta – da parte del datore di lavoro – irrilevanza disciplinare del comportamento in esame”.

    Prima di affrontare nel merito la questione della tempestività della contestazione, occorre – ad avviso di questa Corte – comprendere la natura di tale vizio al fine di individuare il regime di tutela prevista dall'art. 18 L. 300/70.

    La l. n. 92/2012 ha infatti modificato il sistema sanzionatorio che non è più imperniato sull'ordine di reintegrazione e che non rende più indifferente, rispetto alle conseguenze, le diverse qualificazioni della tardività in termini di vizio procedurale oppure di vizio sostanziale, diversamente modulando le sanzioni applicabili al licenziamento disciplinare.

    La nuova norma, infatti,...

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