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Titolo:
Il valore dell'accordo sindacale nei licenziamenti collettivi e il limite del sindacato giudiziale: due ordinanze a confronto
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  • Sommario

  • Il caso

    Le ordinanze in commento arrivano all’esito di una dibattuta vicenda, che ha portato al licenziamento collettivo di 1.666 lavoratori.

    Il 21 marzo 2016, la Società datrice di lavoro (un famoso call center italiano) avviava una procedura per il licenziamento collettivo di 2.988 lavoratori, nelle sedi di Roma, Napoli e Palermo.

    La procedura si concludeva in data 31 maggio 2016, con un accordo sindacale che prevedeva, al posto dei licenziamenti, la stipula di contratti di solidarietà, con l’impegno a raggiungere «un accordo (…) in merito alla gestione della qualità, della produttività e dell’analisi del contratto a livello individuale (...) entro sei mesi dalla sottoscrizione».

    A dispetto di quanto concordato, nei mesi successivi, le parti sociali non aprivano alcun tavolo di confronto.

    La Società, pertanto, in data 5 ottobre 2016, decideva di avviare una nuova procedura di riduzione del personale, riguardante il licenziamento di 2.511 lavoratori, di cui 1.666, presso l’unità produttiva di Roma, divisione 1 e 2 (che svolgevano attività in modalità inbound), e 845 (ovvero l’intera struttura), presso quella di Napoli. Tutti i lavoratori da licenziare svolgevano mansioni di operatore di call center c.d. inbound.

    I licenziamenti erano motivati dalla perdurante crisi economica, che aveva comportato una riduzione delle attività della Società, con perdita di competitività e redditività.

    Nel corso della procedura era stato proposto un differimento dei licenziamenti di tre mesi, al fine di trovare soluzioni alternative, con possibilità per la Società di richiedere la CIGS per crisi aziendale.

    La procedura si concludeva con un verbale di accordo il 22 dicembre 2016, siglato dalle rappresentanze sindacali di Napoli; le RSU della sede...

 

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