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Titolo:
Efficacia generale soggettiva dell’accordo aziendale e inapplicabilità ai lavoratori dissenzienti o aderenti al sindacato non firmatario
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  • Sommario

  • Il caso

    La segreteria provinciale di un sindacato agiva in giudizio contro Trenitalia S.p.a. lamentando la violazione dell’art. 28 St. Lav. e, dunque, la condotta antisindacale consistita nell’aver la società applicato l’accordo collettivo del 15 settembre 2009 (avente ad oggetto il c.d. ‘agente solo’ che prevedeva un solo macchinista in cabina guida) anche ai lavoratori aderenti all’organizzazione ricorrente non firmataria del predetto accordo. Il ricorso veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale di Pisa e rigettato nel merito dalla Corte di Appello di Firenze la quale riteneva non potersi considerare antisindacale la condotta denunciata. Ricorre avverso quest’ultima sentenza l’organizzazione sindacale le cui istanze vengono rigettate dalla Suprema Corte.

    La questione

    Molteplici sono le questioni affrontate da parte della Corte la quale, seguendo l’iter argomentativo prospettato dalla ricorrente, ha:

    (i) evidenziato l’insussistenza della condotta antisindacale sulla quale i Giudici d’appello s’erano già pronunciati non incorrendo in alcuna omessa pronuncia. Ed invero, non sussiste violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per violazione del principio di rispondenza tra chiesto e pronunciato laddove la sentenza di merito, lungi dal non pronunciarsi sulla domanda proposta in giudizio (solo in tal caso potrebbe sussistere tale vizio) l’abbia, invece, interpretata in maniera difforme a quella proposta dal ricorrente. Ed infatti, costituendo l’efficacia soggettiva dell’accordo aziendale il presupposto della condotta denunciata come antisindacale, si verte in tema di diritti che coinvolgono le posizioni individuali sicché deve escludersi l’antisindacalità della condotta e, al contempo, la legittimazione ad agire dell’organizzazione sindacale non firmataria.

    (ii) escluso l’applicabilità, nel caso di...

 

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