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Estremi:
T.A.R. Roma, (Lazio), 2018,
  • Fatto

    FATTO

    1. Con il ricorso in epigrafe, la Confederazione Sindacati Autonomi dei Lavoratori (in avanti, "Confsal"), dopo aver esposto che gli artt. 4 e ss. del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 hanno istituito l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ("Anpal"), ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il decreto del 24 novembre 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale, in attuazione dell'art. 6, comma 4, del citato d.lgs., sono stati nominati i membri del Consiglio di Vigilanza dell'Anpal.

    2. Espone, in punto di fatto, che sono stati nominati componenti del Consiglio di Vigilanza due soggetti designati dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (in seguito, "Cgil"), due elementi indicati dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori ("Cisl") e uno dalla Unione italiana del lavoro ("Uil"), mentre nessun componente della Confsal è stato prescelto.

    3. Con il primo motivo di impugnazione, sostiene che la mancata nomina di un rappresentante dell'Anpal in seno al Consiglio di Vigilanza si porrebbe in contrasto con l'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 150/2015, che, nel riconoscere alle associazioni dei lavoratori dipendenti più rappresentative in termini comparativi sul piano nazionale il potere di esprimere propri rappresentanti in seno al Consiglio medesimo, non legittimerebbe la possibilità per una associazione di ottenere la designazione di due rappresentanti, circostanza invece verificatasi in favore di Cgil e Cisl.

    Con il secondo mezzo di gravame Confsal si duole della carenza di istruttoria, in quanto la verifica sulla rappresentatività delle associazioni è stata limitata al settore privato.

    Con il terzo motivo, deduce che l'istruttoria risulterebbe carente anche sotto un ulteriore profilo, in quanto, ai fini dell'acquisizione dei dati per accertare la rappresentatività delle associazioni sindacali, sarebbe stato utilizzato un...

  • Diritto

    DIRITTO

    1. Osserva il Collegio che è possibile prescindere dalle eccezioni in rito sollevate dalle parti intimate, attesa l'infondatezza del gravame.

    2. Il d.lgs. n. 150/2015, contenente "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", all'art. 4 ha previsto l'istituzione dell'Anpal. Si tratta di un'Agenzia dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare e di bilancio e sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le cui funzioni sono elencate all'art. 9 del d.lgs. citato e sono rivolte principalmente al coordinamento delle politiche del lavoro in favore di persone in cerca di occupazione e dei lavoratori disoccupati.

    L'art. 6, co. 1 lett. c), elenca tra gli organi dell'Agenzia un consiglio di vigilanza, che ha il compito, ai sensi del successivo art. 7, co. 4, di formulare proposte sulle linee di indirizzo generale, proporre gli obiettivi strategici e vigilare sul perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi strategici adottati dal consiglio di amministrazione. La composizione del consiglio di vigilanza è disciplinata dal comma 4 dell'art. 6, che prevede la presenza di dieci membri "scelti tra esperti di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, designati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e nominati per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali".

    3. Confsal lamenta, in primo luogo, la mancata attuazione dei principi di rappresentatività desumibili dalla disposizione da ultimo citata, in ragione della mancata nomina...

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