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Titolo:
Anche gli aggravamenti di un infortunio successivi al decennio vanno riconosciuti
  • Sommario

  • Il caso

    Un lavoratore subisce il 23 dicembre 1944 infortunio sul lavoro al ginocchio destro, per il quale l’Inail gli riconosce una rendita dell’11%.

    A causa di complicanze degli esiti dell’infortunio, il lavoratore viene sottoposto a 18 successivi interventi chirurgici e da ultimo, nel maggio 2010, ad amputazione della coscia destra.

    L’Inail gli riconosce, in sede amministrativa, un aggravamento del 27% a decorrere dal 1° agosto 2007, tredici anni dopo l’infortunio. In sede di merito, il primo giudice gli riconosce un aggravamento del 40% a decorrere dal 1° febbraio 2007, del 50% dal 1° gennaio 2008 e del 70% dal 1° aprile 2010.

    Il giudice d’appello ha confermato l’aggravamento con la decorrenza non contestata dall’Inail, elevandone però la misura al 50% dal 1° gennaio 2008, secondo le valutazioni del ctu; ha riformato, annullandolo, l’aggravamento del 70% in quanto successivo al decennio di stabilizzazione dei postumi.

    La questione

    È possibile rivalutare la rendita a carico dell’Inali a favore di lavoratore a seguito di complicanze degli esiti dell’infortunio avvenuto molti anni prima?

    Le soluzioni giuridiche

    La posizione dell’Inail e della Corte d’appello è basata sul disposto dell’art. 83 del D.P.R. n. 1124/1965, il quale dispone che l’istituto assicuratore deve indennizzare non solo gli esiti immediati dell’infortunio, ma anche gli aggravamenti successivi, con il limite però di un decennio dalla data dell’infortunio. La misura della rendita può subire modifiche incrementative o riduttive a seconda che la evoluzione della patologia comporti diminuzione o aumento dell’attitudine al lavoro. La rendita può essere anche soppressa nel caso di recupero dell’attitudine al lavoro al di sotto del limite indennizzabile. Scaduto...

 

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