ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Massime

Estremi:
Tribunale Chieti, 2017,
Fonti:
 
Dichiarazione di fallimento e accordi in deroga alla disciplina dell'art. 2112 c.c.: validi in quanto conformi alla legislazione comunitaria
  • In caso di dichiarazione di fallimento, gli accordi in deroga alla disciplina dell’art. 2112 c.c., che ha sostanzialmente recepito l’art. 3 della direttiva 2001/23, sono perfettamente conformi alla legislazione comunitaria e dalla stessa consentiti. In base alla disciplina dettata...

    Contenuto riservato agli abbonati
    Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo
please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...