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Estremi:
Corte appello Torino, 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con ricorso diretto al Tribunale di Torino AD. Ma. conveniva in giudizio la ALTRAN ITALIA s.p.a. chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità del recesso dal CCNL metalmeccanici comunicato dalla società con decorrenza 1. settembre 2015, con conseguente declaratoria di vigenza dello stesso.

    Esponeva il ricorrente di essere passato (ex art.2012 c.c.) alle dipendenze della I.S.L. s.r.l. dal 2006 e dal 1.4.2008 alle dipendenze della società convenuta, a seguito di fusione per incorporazione della I.S.L. s.r.l. in ALTRAN ITALIA s.p.a. (doc.1/5), con mansioni di sistemista informatico ed anzianità di servizio convenzionale risalente al 2 maggio 2000 e che al suo rapporto di lavoro era sempre stato applicato il C.C.N.L. Metalmeccanici.

    Affermava il ricorrente che il CCNL Commercio, esteso dalla società anche ai dipendenti il cui rapporto era prima regolato dal CCNL Metalmeccanici, era meno favorevole in tema di ore viaggio, straordinario notturno e festività cadenti di domenica e previdenza integrativa, che la convenuta aveva mantenuto la propria iscrizione a Federmeccanica e conseguentemente non era ammissibile la disdetta unilaterale operata dalla società datrice di lavoro (Cass.8994/2011; Cass.25062/2013).

    ALTRAN ITALIA s.p.a. negava di essere iscritta a Federmeccanica ed esponeva:

    - di aver comunicato alle OOSS la disdetta del CCNL Metalmeccanici, nel rispetto della previsione di cui all'art.2 del medesimo CCNL, in ragione dell'esiguo numero di dipendenti (circa 100 su 2500 totali) ai quali era ancora applicato detto contratto, peraltro non coerente con l'attività d'impresa (doc. 8);

    - di aver dato corso ad incontri con le OOSS per procedere ad un'eventuale armonizzazione ma di aver infine provveduto unilateralmente alla predisposizione delle modalità di passaggio (doc.9), attesa la contrarietà espressa dall'organizzazione sindacale cui aderiva il...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Il Tribunale ha motivato come segue;

    - sussiste l'interesse ad agire del lavoratore ad ottenere l'accertamento richiesto poichè, come evidenziato dalla difesa di parte ricorrente in sede di discussione, è interesse concreto ed attuale del dipendente sapere quale sia il codice disciplinare a cui attenersi e quale siano le sanzioni in caso di inosservanza, quale sia il periodo di comporto in caso di assenze per malattia, in che misura si possa estendere il diritto del datore di lavoro di assegnare il dipendente a mansioni diverse ed anche inferiori, da quelle a lui assegnate quando è stato assunto;

    - la S.C. in plurime sentenze ha puntualizzato come, con riguardo al contratto collettivo nazionale, la facoltà di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti e quindi alle organizzazioni sindacali ed alle associazioni datoriali che hanno sottoscritto il contratto; non spetta, invece, al singolo lavoratore o al datore di lavoro al quale non è consentito recedere unilateralmente neppure adducendo l'eccessiva onerosità

    sopravvenuta ex art. 1467 c.c. (Cass.25062/2013; Cass.8994/2011; Cass.18715 del 2014);

    - è incontestato che la società convenuta è associata ad ASSOLOMBARDA a Milano ed a UNINDUSTRIA a Roma e si legge nel sito internet di quest'ultima che "l'Unione degli Industriali e delle imprese Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo", ovvero "Unindustria", aderisce alla Confindustria come Associato effettivo ossia come Associazione di territorio di perimetro regionale;

    - pertanto, non possono nutrirsi dubbi circa l'adesione di ALTRAN ITALIA S.P.A. a FEDERMECCANICA, posto che a FEDERMECCANICA aderiscono i Gruppi di aziende metalmeccaniche costituiti nell'ambito delle rispettive Associazioni Industriali Territoriali facenti capo a Confindustria aderendo la società ad associazioni territoriali che fanno capo a CONFINDUSTRIA (attraverso l'adesione a Unindustria si...

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