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Estremi:
Tribunale Roma, 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con atto di ricorso, depositato in Cancelleria il 5.9.2016, il ricorrente indicato in epigrafe agiva in questa sede, rappresentando di aver lavorato alle dipendenze della P. Srls, dal 28 dicembre 2015 al 5 febbraio 2016, con orario di lavoro a tempo pieno e con mansioni di addetto alla contabilità, ascrivibili al IV Livello del CCNL Pubblici Esercizi; che il rapporto di lavoro è stato regolamentato solo a decorrere dal 14 gennaio 2016, con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato mai sottoscritto dal ricorrente alle seguenti condizioni: qualifica di addetto alla contabilità; inquadramento nel IV Livello del CCNL Turismo - Aziende Alberghiere; orario di lavoro a tempo parziale orizzontale a 30 ore settimanali; che in realtà dal 28 gennaio 2015 al 5 febbraio 2016, il ricorrente aveva svolto un orario di lavoro a tempo pieno, distribuito su 5 giorni a settimana, oltre a numerose ore di lavoro straordinario, come risultante dai fogli presenza: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, con un'ora di pausa pranzo; che, per l'intero periodo, la prestazione lavorativa del ricorrente è stata eterodiretta dal proprietario e legale rappresentante della P. Srls, il Sig. F, che era stato licenziato con raccomandata datata 5 febbraio 2016, spedita in data 8 febbraio 2016 e ricevuta in data 11 febbraio 2016, per mancato superamento del periodo di prova, che sarebbe stato asseritamente concordato con la lettera di assunzione del 14 gennaio 2016 che con pec del proprio legale del 7 marzo 2016, aveva impugnato il licenziamento ed ha messo a disposizione le proprie energie lavorative, richiedendo il pagamento di tutte le spettanze dovute dalla società; che il datore di lavoro con lettera del 15 marzo 2016, aveva contestato il contenuto dell'impugnativa ed ha asserito che il ricorrente sarebbe stato licenziato per assenza ingiustificata dal posto di lavoro; che il datore di lavoro non ha mai corrisposto al sig. To....

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Il ricorso è solo in parte fondato e può essere accolto nei limiti che seguono.

    Non è contestazione tra le parti la sussistenza di un rapporto di lavoro ma la durata, le modalità di svolgimento e la modalità di risoluzione dello stesso.

    Il ricorrente che ne aveva l'onere non ha fornito prova della sussistenza di un rapporto di lavoro sin dal 28 dicembre 2015 come dallo stesso dedotto e non da 14 gennaio 2016 come risultante dal documento in atti.

    Se è vero infatti che l'unica testimone scusa Ta.Be. che ha lavorato per la resistente come cameriera di sala dal gennaio 2016 al giugno 2016 conferma le deduzioni di parte ricorrente quanto all'anticipato inizio del rapporto di lavoro e la durata oraria della prestazione lavorativa del ricorrente, non può non considerarsi che la stessa testimone ha iniziato a lavorare per la resistente solo gennaio 2016 e riferisce dell'anticipato inizio del ricorrente solo in quanto allo stesso ricorrente riferito e quanto ancora all'orario di lavoro del ricorrente che riferisce essere stato dalle 9,00 alle 18,00 quando poi le viene chiesto di specificare chi dava direttive al ricorrente sull'attività da svolgere rappresenta che non lo sa in quanto il ricorrente lavorava al piano degli uffici e la stessa testimone al piano di sotto. Emerge pertanto che la testimone non possa ritenersi avere alcuna conoscenza diretta dei fatti in relazione ai quali è stata chiamata a rispondere e che pertanto tale unico elemento di prova non può ritenersi assolutamente adeguato e sufficiente al fini di fornire la prova, come già detto interamente a carico del ricorrente di un anticipato inizio del rapporto di lavoro rispetto a quanto documentalmente risultante e rispetto alla durata oraria della prestazione lavorativa contrattualmente stabilita in 30 ore e dedotta dal ricorrente, invece, per un maggior numero di ore settimanali. In tale contesto le domande del ricorrente...

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