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Titolo:
Le retribuzioni erogate dal datore di lavoro fittizio giovano all'effettivo utilizzatore
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  • Sommario

  • In tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni, salvo gli effetti dell'art. 29, comma 3 -bis e 27, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, a decorrere dalla messa in mora.

    Quotidiano del 8 febbraio 2018

    Principio affermato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 2990/18, pubblicata il 7 febbraio.

    Il caso: declaratoria di nullità del contratto di appalto di servizi, conversione del rapporto di lavoro con l'effettivo utilizzatore e condanna alla riammissione in servizio con obbligo di pagamento delle retribuzioni maturate. Alcuni lavoratori, alle dipendenze di società appaltatrice in rapporto di appalto di servizi, in conseguenza della sentenza con cui era stata accertata la sussistenza di interposizione fittizia di manodopera e conseguente riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato con la società committente, avevano ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di quest'ultima, per il pagamento delle retribuzioni derivanti dal mancato ottemperamento dell'ordine di ripristino del rapporto di lavoro. L'azienda committente proponeva opposizione ai decreti ingiuntivi ed il giudice di primo grado la accoglieva, revocando i decreti. Decisione che veniva confermata dalla Corte d'Appello. I lavoratori proponevano così ricorso per cassazione.

    Le conseguenze dell'intermediazione fittizia di manodopera. I ricorrenti si dolgono che la Corte d'Appello abbia ritenuto non dovute le somme a titolo di retribuzione poichè, secondo orientamento della Corte di legittimità, l'obbligazione retributiva poteva sorgere a fronte di corrispondente prestazione lavorativa, non presente nel caso in...

 

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