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Estremi:
Corte appello L'Aquila, 2017,
  • Fatto

    CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

    Con ricorso depositato in data 10.10.2016, l'INPS ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso presentato da (omissis...), libero professionista iscritto all'Albo degli Avvocati, teso ad accertare l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla gestione separata INPS con decorrenza 01.01.2009 ed a far dichiarare non dovute le somme richieste dall'INPS a titolo di contributi relativi all'anno 2009, avendo già versato alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense la contribuzione integrativa (ma non anche il contributo soggettivo), nonchè per intervenuta prescrizione del credito contributivo.

    A fondamento del gravame l'Inps ha censurato le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, denunciando l'errata interpretazione della normativa di riferimento e, in particolare, dell'art.2, comma 26, della legge 335/95 e dell'art. 18, comma 12, del D.L. n.98/2011. Ha quindi concluso chiedendo, in accoglimento del gravame, il rigetto dell'avverso ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, stante la legittimità della iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata e della correlata richiesta di pagamento dei contributi dovuti.

    La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto, sul presupposto della insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, per mancato raggiungimento della soglia reddituale minima, dell'avvenuto versamento del solo contributo integrativo (a nulla rilevando la tipologia di contributi ivi versati, aventi comunque natura previdenziale) e, infine, della vigenza di un principio di esclusività, in forza del quale l'iscrizione ad una gestione previdenziale esclude l'obbligo di iscrizione in altre gestioni per la medesima attività. In via subordinata, ha riproposto l'eccezione...

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