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Estremi:
Corte appello L'Aquila, 2017,
  • Fatto

    CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

    Con la sentenza impugnata, è stata accolta la domanda proposta da (omissis...) nei confronti della (omissis...), tesa al riconoscimento del proprio diritto, a seguito di sentenza del Tribunale di L'Aquila n.5/2013 in data 09.01.2013 (passata in giudicato) che aveva dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti (con le correlate statuizioni ripristinatone, a far data dal 16.05.2013 e con orario di lavoro part-time di 7,30 ore, secondo quanto previsto nel primo contratto a termine dichiarato nullo), ad essere riammessa in servizio a decorrere dal 09.01.2013 (data della sentenza) e con contratto a tempo parziale di 18 ore settimanali (secondo quanto previsto nell'ultimo contratto a termine dichiarato nullo). Il Tribunale ha reputato fondata la domanda dell'appellata ed ha condannato la (omissis...) al pagamento in favore della lavoratrice della somma di Euro.8.544,62, oltre accessori. A sostengo dell'impugnazione, la (omissis...) censura la sentenza impugnata, sostenendo che la prima assunzione a termine prevedeva un orario part-time di 7,30 ore settimanali e che non era evincibile una successiva manifestazione delle parti di modificare tale pattuizione, tenuto conto del fatto che le successive assunzioni erano avvenute nella reciproca convinzione che non fosse stato costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ha quindi chiesto, in accoglimento del gravame, il rigetto dell'avverso ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.

    La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza.

    Va premesso che l'appellante, avendo limitato i motivi di gravame alla sola questione della determinazione dell'orario di lavoro cui parametrare l'esecuzione dell'ordine di riammissione in servizio, non ha sollevato censure sul capo della decisione del...

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