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Estremi:
Tribunale Roma, 2017,
  • Fatto

    A scioglimento della riserva osserva quanto segue:

    con ricorso ex art. 1 comma 47 L.n. 92/2012 (omissis...) esponeva che aveva lavorato, fin dal 1.5.2002 per un'azienda che forniva servizi informativi a varie società; che aveva sempre lavorato a Roma e, in particolare, che da ultimo era adibito al CED di Roma-Magliana di (omissis...) che il suo rapporto di lavoro si era svoltò con continuità ed era stato trasferito o ceduto alle varie società presso le quali aveva lavorato; che la società aveva numerose sedi in varie città d'Italia.

    Tanto esposto, lamentava che in data 27.6.2016 veniva convocato dal responsabile del personale ; che gli veniva richiesto di accettare un inquadramento inferiore e la riduzione della retribuzione di circa 500,00 Euro mensili; che rifiutava la proposta; che, successivamente, gli veniva comunicato, nel corso di un incontro, che, nel caso di rifiuto della proposta sarebbe stato trasferito in altra sede; che con lettera del 7.12.2016 veniva trasferito a Torino; che impugnava il trasferimento; che con lettera dell'8.2.2017 gli veniva contestato di non essersi presentato presso la nuova sede e, in data 27.2.2017 gli veniva intimato il licenziamento per giusta causa; che impugnava il licenziamento.

    Tanto esposto, sosteneva la nullità del licenziamento per illiceità del motivo nonchè la piena validità della proposta eccezione di inadempimento, con conseguente insussistenza di ogni rilievo disciplinare del fatto posto a base del licenziamento.

    Precisava, inoltre, che il trasferimento era stato disposto esclusivamente a seguito del suo rifiuto di riduzione della retribuzione e dell'inquadramento in tre livelli inferiori e ne evidenziava il carattere ritorsivo.

    Concludeva chiedendo dichiararsi la nullità e/o inefficacia sia del trasferimento che del licenziamento intimatogli ed ordinarsi alla resistente di reintegrarlo nel posto di lavoro e condannarsi la stessa al pagamento, a...

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