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Estremi:
Tribunale Roma, 2017,
  • Fatto

    OSSERVA

    I ricorrenti, già dipendenti della sede di (omissis...) spa con mansioni di operatore di call center cd. "in bound', hanno impugnato il licenziamento collettivo intimato loro dall'odierna resistente con lettera del 22.12.2016, che dovrebbe essere ritenuto nullo perchè ritorsivo e/o discriminatorio, comunque, sotto vari profili, illegittimo e in ogni caso inefficace e/o invalido per violazione, sotto vari profili, delle procedure previste dalla legge n. 223/91.

    Ritenendo che l'unico motivo illecito e determinante alla base del licenziamento sarebbe costituito dal rifiuto dei lavoratori della sede di Roma, gli unici licenziati pur essendo 6 le , sedi in crisi, di accettare la riduzione della retribuzione.

    Si tratterebbe quindi di un licenziamento ritorsivo e di una vera rappresaglia di Almaviva (come dimostrerebbe anche l'artificiosa e illegittima frammentazione del complesso aziendale in cui, a seconda delle fasi e della convenienza, la resistente avrebbe fatto apparire e scomparire (con la seconda procedura collettiva), sedi che pure erano state in precedenza dichiarate in crisi come Rende, Catania e Milano, con l'evidente scopo di aggirare il divieto di ricorrere al lavoro a termine ed interinale o (nel caso di Palermo) di fruire del supporto economico garantito dalla regione Sicilia, al fine di colpire un comportamento del tutto legittimo dei lavoratori secondo principi che potrebbero trovare applicazione anche ai licenziamenti collettivi, in caso di motivo illecito unico e determinante (v. Cass. n. 23149 del 14 novembre 2016).

    Alla fine sarebbe stata "graziata" la sede di Napoli, le cui sorti avrebbero dovuto essere accomunate a quella di Roma nell'ambito della seconda procedura, solo perchè i lavoratori campani hanno accettato il "ricatto" di (omissis...) quanto al trattamento economico.

    Il decorso dei termini di cui all'art. 4, commi 6 e 7 della legge 223/91 senza la conclusione della...

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