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Titolo:
Sui fondi pensione a ripartizione a prestazioni definite e sulla sussistenza di una posizione individuale dell’iscritto passibile di riscatto e trasferimento
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  • Sommario

  • Il caso

    La vertenza riguarda un dipendente iscritto a una preesistente forma pensionistica aziendale a prestazioni definite e a ripartizione.

    Il lavoratore, all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro senza aver maturato il trattamento pensionistico, si vede negare il diritto alla portabilità della (affermata) posizione individuale nel fondo, sul presupposto che tale prerogativa (di cui all’art. 10, d.lgs. n. 124/1993) interessa solo gli iscritti a fondi pensione a contribuzione definita e capitalizzazione individuale. A seguito di ricorso giudiziale, dopo alterne decisione nei due gradi di merito, Cassazione n. 28874/2017 risolve la questione in senso favorevole al dipendente, uniformandosi a Cassazione Sezioni Unite n. 477/2015, che aveva svolto al riguardo un ruolo nomofilattico, componendo pregressi contrasti interpretativi fra le varie Sezioni della Corte.

    La questione

    È bene anzitutto premettere, in termini ricognitivi e sintetici, che con il decreto legislativo n. 124/1993 è stato introdotto e disciplinato un modello di previdenza complementare in cui, con riguardo al lavoro dipendente, svolgono un ruolo centrale i fondi pensione negoziali – frutto della contrattazione collettiva e amministrati pariteticamente da rappresentanti delle aziende e dei lavoratori – che devono essere ex legestrutturati quali regimi a contribuzione definita e capitalizzazione individuale.

    Tali fondi, sulla base di necessarie convenzioni con i gestori professionali abilitati (art. 6), investono i contributi raccolti (fra i quali il TFR dei lavoratori aderenti) in strumenti (lato sensu) finanziari: le prestazioni pensionistiche ...

 

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