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Titolo:
Licenziamento per scarso rendimento: i criteri di articolazione dell'onere probatorio
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  • Sommario

  • Il caso

    Tizio, dipendente della compagnia automobilistica Z, era stato adibito quale responsabile di un nuovo settore commerciale relativo alla “vendita di flotte aziendali di autovetture”.

    La Società aveva prefissato un quantitativo d’affari minimo (vendite) per tale reparto innovativo, il quale tuttavia non era stato conseguito dal dipendente.

    La compagnia automobilistica provvedeva pertanto a contestare al lavoratore il mancato raggiungimento di tali standard quantitativi per mezzo di due provvedimenti disciplinari (contenenti sanzioni conservative) che sfociavano, poi, in un licenziamento per scarso rendimento.

    Il lavoratore impugnava il licenziamento deducendone l’illegittimità, nonché il diritto alla reintegra ex art. 18 L. n. 300/1970 ed il risarcimento del danno biologico sofferto.

    Il Tribunale di prime cure e la Corte d’Appello confermavano l’infondatezza di tutte le contestazioni, con conseguente illegittimità delle relative sanzioni conservative e della estromissione dall’azienda, condannando la Società alla reintegra del lavoratore, nonché al ristoro del danno biologico.

    L’assunto sulla cui base i giudici di entrambi i gradi di giudizio fondavano il proprio convincimento si fondava sull’insussistenza della negligente condotta del dipendente (nello svolgimento delle attività assegnate), che rendeva non legittimo il licenziamento per scarso rendimento.

    Il mancato assolvimento dell’onere probatorio - gravante sulla datrice di lavoro – in merito a:

    • una asserita negligenza del lavoratore e conseguente inadempimento dei suoi obblighi contrattuali (elemento costitutivo del licenziamento per giustificato motivo soggettivo);
    • la non imputabilità dell’asserito scarso rendimento all’organizzazione aziendale ed a fattori socio-ambientali (quale ad esempio l’andamento del mercato di riferimento) non permetteva di...

 

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