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Estremi:
Corte Costituzionale, 2017,
  • Fatto

    Ritenuto in fatto

    1.- Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia - chiamata a decidere sul gravame proposto da una società committente avverso la statuizione di primo grado con la quale era stata condannata al pagamento di retribuzioni non corrisposte dall'impresa (sua) subfornitrice, ai lavoratori di quest'ultima - ha sollevato, premessane la rilevanza, questione incidentale di legittimità costituzionale della norma, applicata dal primo giudice, di cui all'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

    Secondo la Corte rimettente detta norma - nel disporre che «In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori [...] a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi [...] in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto» - «non è suscettibile di essere applicata oltre i casi espressamente previsti (appalto e subappalto), né la natura della disposizione e la diversità di fattispecie contrattuale tra subappalto e subfornitura, consente un'interpretazione costituzionalmente orientata della stessa».

    Ma ciò, appunto, ne farebbe sospettare il contrasto con l'art. 3 della Costituzione poiché, ad avviso del giudice a quo, non sarebbe ragionevole che, nel fenomeno diffuso della esternalizzazione e della parcellizzazione del processo produttivo, i dipendenti del subfornitore siano privati di una garanzia legale di cui, per contro, possono godere i dipendenti di un appaltatore e subappaltatore. E potrebbe, nel contempo, innescare la violazione dell'art. 36 Cost., per il profilo della inadeguatezza della retribuzione, anche alla luce dei principi in materia di condizioni di lavoro giuste ed eque, di cui all'art. 31 della Carta dei diritti...

  • Diritto

    Considerato in diritto

    1.- L'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel suo comma 2 e per la parte che qui rileva ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale, testualmente dispone che «In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto [...]».

    2.- Sul presupposto che la garanzia della responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori "indiretti", testualmente riferita ai dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore, non si estenda anche ai dipendenti del subfornitore, per la diversità di fattispecie contrattuale tra appalto e subfornitura, la Corte di appello di Venezia ravvisa in ciò una irragionevole disparità di trattamento ed un vulnus alla effettività e adeguatezza della retribuzione in danno di detta ultima categoria di lavoratori. E denuncia, pertanto, il contrasto della su riferita disposizione con l'art. 3 della Costituzione, nonché con l'art. 36 Cost., evocando, a supporto argomentativo della violazione di tale secondo parametro, anche i principi sulle giuste ed eque condizioni di lavoro, di cui all'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, a Strasburgo il 12 dicembre 2007.

    3.- Della questione così sollevata l'Avvocatura generale dello Stato ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità, addebitando alla...

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