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Titolo:
Il frazionamento dei crediti da lavoro: le Sezioni Unite
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  • Sommario

  • Il caso

    Un primo lavoratore,con ricorso al Giudice del Lavoro di Torino, chiedeva la condanna della società ex datrice di lavoro Fiat Auto SpA al pagamento di una somma a titolo di ricalcolo dell’indennità premio di fedeltà con inclusione dei compensi percepiti in modo continuativo.

    Il Tribunale di Torino dichiarava l’improponibilità della domanda, in quanto il ricorrente aveva agito in precedenza chiedendo la rideterminazione del TFR per incidenza nella relativa base di calcolo delle voci retributive percepite in via continuativa. Secondo il Tribunale, i crediti fatti valere nelle due cause, derivando dalla cessazione del medesimo rapporto di lavoro, avrebbero potuto e dovuto essere azionati congiuntamente, alla luce dei principi enunciati nella sentenza n. 23726/2007 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

    Il ricorrente aveva, invece, indebitamente frazionato il creditoin una pluralità di domande.

    Il lavoratore impugnava la sentenza del primo giudice e laCorte di Appelloaccoglieva il gravame, osservando che il principio della infrazionabilità della domanda, ribadito anche da Cass. S.U., 22 dicembre 2009, n. 26961, Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2008, n. 15476, Cass. sez. lav., 3 dicembre 2008, n. 28719, opera all'interno di un rapporto obbligatorio ritenuto unico in senso proprio, mentre dal rapporto di lavoro discende una pluralità di obbligazioni, ognuna con una propria specifica fonte, di natura legale oppure contrattuale, concernente istituti economici diversi.

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