Il caso
Un Ente pubblico non aveva provveduto al versamento dei contributi previdenziali obbligatori a beneficio di una propria dipendente, ritenendo che l’attività svolta (ovvero, prestazioni di dattilografia “a notula”, con remunerazione oraria) dovesse configurarsi come lavoro autonomo. La lavoratrice, pertanto, agiva in giudizio al fine di ottenere l’accertamento del diritto alla costituzione di una rendita vitalizia nei confronti dell’INPS per periodi durante i quali era stata omessa la relativa contribuzione. Il giudice di prime cure rigettava la domanda. La decisione era, quindi, impugnata e la Corte d’Appello di Firenze, ribaltando la pronuncia del tribunale, condannava l'INPS alla determinazione della relativa riserva matematica e l’Ente a versare direttamente all'Istituto tale riserva per la regolarizzazione della posizione assicurativa. L’Ente, allora, proponeva ricorso per Cassazione e contestava la decisione con la quale la Corte di merito non aveva ritenuto prescritto il diritto preteso dalla controparte.
La questione
Il diritto alla pensione, costituzionalmente garantito dall'art. 38, comma secondo, è un diritto indisponibile e imprescrittibile (art. 5, D.P.R. n. 1092/1973; L. n. 153/1969; art. 2115 e 2934 c.c.) poiché diretto a tutelare i bisogni fondamentali dell’individuo in un momento successivo all’estromissione dal mondo del lavoro. Diversamente, soggiace al termine prescrizionale di...
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