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Titolo:
 Difetto di tempestività della contestazione disciplinare: violazione procedurale e/o sostanziale?
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  • Sommario

  • Nella disamina delle varie tipologie di vizi del licenziamento rielaborate dalla cd. legge Fornero, la S.C., nei suoi primi interventi (Cass. 6 novembre 2014, n. 23669, q. Riv., 2015, II, 25, nt. Del Punta e Martelloni; Cass. 9 luglio 2015, n. 14324), aveva sostenuto che la violazione del principio di tempestività della contestazione non è sanzionabile con la tutela reintegratoria di cui all'art. 18, comma 4, St. lav. Ciò sulla scorta di una interpretazione letterale dell'impianto normativo, che riserva la sanzione della tutela reintegratoria «attenuata» di cui al predetto articolo solo al cospetto di una insussistenza del fatto (o di una infrazione punita, secondo le norme collettive, con sanzione conservativa).

    Tuttavia si era al riguardo osservato (sia consentito il rinvio a L. Di Paola, L'illegittimità del licenziamento individuale per vizi formali e procedurali, in Il licenziamento, a cura di L. Di Paola, Giuffrè, 2016, 252 ss., ed ivi ampi richiami di dottrina e giurisprudenza) che una contestazione non tempestiva può pregiudicare fortemente il diritto di difesa del lavoratore, per la difficoltà di quest'ultimo di reperire, a distanza di tempo dall'avvenuta cognizione dei fatti da parte del datore, le fonti di prova idonee a contrastare, in giudizio, la linea accusatoria del datore medesimo, il cui onere non solleva, ovviamente, il prestatore dall'articolare una prova contraria, soprattutto in presenza di un quadro solo indiziario circa la responsabilità ipotizzata a suo carico.

    La tempestività della contestazione, infatti, garantisce ad entrambe le parti del rapporto di poter fruire, per lo più, degli stessi tempi per approntare una linea difensiva (il che è possibile se il datore, non appena venuto a...

 

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