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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. Con sentenza pubblicata il 3.1.12 la Corte d'appello di Firenze rigettava nel merito il ricorso per condotta antisindacale proposto dalla Segreteria provinciale di (OMISSIS) dell'Or.S.A. (Organizzazione Sindacati Autonomi e di base) Ferrovie nei confronti di Trenitalia S.p.A., ricorso che la sentenza n. 119/10 in primo grado emessa dal Tribunale di Pisa aveva, invece, ritenuto inammissibile.

    2. Statuiva la Corte territoriale che non poteva considerarsi antisindacale la condotta denunciata, consistita nell'avere Trenitalia applicato l'accordo collettivo 15.5.09 (quello sul c.d. agente solo, cioè d'un solo macchinista in cabina di guida) anche a lavoratori aderenti ad un'organizzazione che, come Or.S.A. (Organizzazione Sindacati Autonomi e di base) Ferrovie, non aveva stipulato detto accordo.

    3. Per la cassazione della sentenza ricorre Or.S.A. (Organizzazione Sindacati Autonomi e di base) Ferrovie, affidandosi a quattro motivi.

    4. Trenitalia S.p.A. resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale condizionato basato su due motivi, cui a sua volta resiste con controricorso la ricorrente principale.

    5. Le parti depositano memoria ex art. 378 c.p.c..

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1.1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non avendo la Corte territoriale considerato che la condotta antisindacale denunciata consiste non nella pretesa di applicare il citato accordo collettivo, ma nei tentativi aziendali (poi riusciti) di costringere (con ordini scritti e verbali, trattenute sulle stipendio e provvedimenti disciplinari) i dipendenti iscritti all'associazione ricorrente a prestare l'attività secondo le modalità dell'accordo collettivo 15.5.09 sul c.d. agente solo, non sottoscritto da Or.S.A. e comunque peggiorativo rispetto al c.c.n.l. (del quale, invece, detta associazione è parte stipulante); l'efficacia soggettiva di tale accordo prosegue il ricorso - è limitata alle sole parti stipulanti, atteso che D.L. n. 138 del 2011, ex art. 8 l'efficacia erga omnes dei contratti collettivi aziendali anteriori al 28.6.11 sussiste solo quando essi siano stati approvati con votazione a maggioranza dei lavoratori.

    1.2. Doglianza sostanzialmente analoga viene svolta con il secondo motivo del ricorso principale, sempre sotto forma di denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, motivo con il quale si nega che sia conferente nel caso di specie Cass. n. 3363/05 richiamata dalla motivazione dei giudici d'appello.

    1.3. Con il terzo motivo del ricorso principale ci si duole di omesso esame d'un fatto decisivo e controverso, consistente nel carattere peggiorativo dell'accordo collettivo 15.5.09 rispetto al c.c.n.l. e nella qualità dell'associazione ricorrente di soggetto stipulante detto contratto nazionale.

    1.4. Con il quarto motivo del ricorso principale si lamenta omesso esame d'un fatto...

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