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Estremi:
Tribunale Firenze, 2017,
  • Fatto

    Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

    Il ricorrente cita in giudizio .. spa chiedendo accertarsi "l'irregolarità e/o la fraudolenza... dei rapporto di lavoro somministrato a tempo indeterminato" intercorso tra le parti e l'intervenuta costituzione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato a decorrere dal 29 ottobre 2012.

    Chiede quindi condanna della convenuta alla riammissione in servizio e al pagamento delle retribuzioni non percepite dalla data della messa in mora fino all'effettiva ripresa del servizio o, in subordine, nella misura prevista dall'art 32 c.5 l. 183/10.

    In sintesi afferma la natura irregolare o fraudolenta della somministrazione per

    A) assenza di specifica motivazione nel contratto di somministrazione sottoscritto tra l'agenzia di somministrazione e la convenuta;

    B) insussistenza delle ragioni poste a sostegno della somministrazione;

    C) superamento del limite percentuale previsto dall'art. 17 CCNL elettrici dei lavoratori somministrati rispetto al totale dei lavoratori occupati;

    D) omessa comunicazione della somministrazione alla RSU.

    Assume inoltre l'illegittimità del termine apposto dalla somministrante al contratto di lavoro con la stessa concluso.

    Come emerge da quanto fin qui espresso, le domande proposte presuppongono l'esame della legittimità del contratto di somministrazione sottoscritto tra la convenuta e l'agenzia somministrante.

    Il suddetto contratto è stato oggetto di certificazione ai sensi degli artt. 75 ss D.lvo 276/03 (cfr all. 1, 2 e 3 conv).

    Ne consegue che a norma dell'art. 80, comma 4, del suddetto decreto legislativo, il ricorrente, prima di agire in giudizio, avrebbe dovuto "rivolgersi...

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