con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato il 17.3.2017 XXX chiedeva accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'invalidità civile in percentuale superiore al 60% e in misura non inferiore al 74%, ossia la sussistenza in capo ad essa dei requisiti sanitari previsti dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 12 l. n. 118/1971;
costituendosi in giudizio l'Inps deduceva l'insussistenza del requisito reddituale per ottenere l'erogazione dell'indicata prestazione e produceva estratto conto previdenziale attestante il percepimento da parte della ricorrente, per il periodo in questione, di redditi di gran lunga superiori al limite reddituale rilevante ai fini dell'attribuzione della prestazione richiesta, redditi derivanti dalla sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'INAIL;
a fronte dell'eccezione di carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. formulata dall'Inps, la difesa della ricorrente non contestava l'indicato dato reddituale e dichiarava a verbale dell'odierna udienza che il proprio interesse all'accertamento del suindicato requisito sanitario era finalizzato ad ottenere l'ammissione al telelavoro dal domicilio, atteso che, con la percentuale di riconoscimento del 60% riconosciuta dalla commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile ... l'Inail non ha accolto la domanda di ammissione al telelavoro (cfr. verbali di causa);
orbene, il Giudicante rileva che l'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. B) n. 1 del d.l.n. 98/2011, conv. In l. n. 111/2011, ha certamente il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, tuttavia, non va trascurato il fatto che, come di recente affermato dalla Suprema Corte,...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...