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Estremi:
Corte Costituzionale, 2017,
  • Fatto

    Ritenuto in fatto

    1.- Nel corso di due giudizi - promossi da altrettanti gruppi di ex dipendenti della Camera dei deputati per ottenere l'annullamento della delibera 4 giugno 2014, n. 87, con la quale l'Ufficio di Presidenza di quella Camera aveva disposto la decurtazione delle pensioni dei ricorrenti, per l'importo e la durata stabiliti dal comma 486, ed il versamento dei correlativi risparmi all'entrata del bilancio dello Stato, con (implicito) riferimento a quanto previsto dal successivo comma 487, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» - l'adita Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati, premessane la rilevanza (in ragione della coincidenza di contenuto precettivo della delibera impugnata e delle richiamate disposizioni di legge) e la non manifesta infondatezza in riferimento agli artt. 3, 53 e (implicitamente anche) all'art. 136 della Costituzione, ha sollevato, con le due (pressoché identiche) ordinanze in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 486 e 487, della suddetta legge n. 147 del 2013.

    Secondo la Commissione rimettente, il "contributo di solidarietà" introdotto dalle norme censurate (non connotato da «elementi tali da escludere manifestamente che esso abbia natura tributaria») violerebbe, appunto, gli evocati artt. 3 e 53 Cost., in quanto «applicandosi ad una sola categoria di cittadini percettori di reddito (vale a dire i pensionati), tale contributo non consente di escludere manifestamente la menomazione "dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi"»; e - «introducendo un prelievo consistentemente maggiore rispetto a quello previsto, in particolare, dal (distinto) "contributo di solidarietà" richiesto a tutti i percettori di reddito dal comma 590 del...

  • Diritto

    Considerato in diritto

    1.- Con due ordinanze - che, per testuale coincidenza dell'oggetto e del petitum, preliminarmente si riuniscono - la Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati, ritenuta la «identità del contenuto precettivo» della delibera dell'Ufficio di Presidenza 4 giugno 2014, n. 87, innanzi a sé impugnata, con quello di cui ai commi 486 e 487 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», chiede a questa Corte di verificare la legittimità costituzionale delle due suddette disposizioni, che essa sospetta in contrasto con i precetti di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione e violative del giudicato di cui alla sentenza n. 116 del 2013.

    2.- Preliminarmente va riconosciuta la legittimazione della Commissione rimettente a sollevare l'incidente di costituzionalità, come giudice a quo ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in quanto organo di autodichia, chiamato a svolgere, in posizione super partes, funzioni giurisdizionali per la decisione di controversie (nella specie, quelle appunto tra Camera dei deputati e pensionati suoi ex dipendenti) per l'obiettiva applicazione della legge (ex plurimis, sentenze n. 376 del 2001, n. 226 del 1976).

    3.- Il censurato comma 486 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 testualmente dispone che:

    «A decorrere dal 1°gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il...

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