Il caso
L’Organizzazione sindacale R.D.B. (Rappresentanze Sindacali di Base) promuoveva ricorso ex art. 28 Stat. lav. nei confronti dell’INPS per aver omesso di consultare la stessa prima di ricorrere alla fattispecie del lavoro interinale, in base a quanto richiesto dal CCNL.
L’Istituto resisteva, adducendo di aver convocato una riunione preventiva avente ad oggetto l’informativa alle sigle sindacali e che in tale occasione era stato adempiuto anche l’obbligo consultivo. Il Tribunale di primo grado non riscontrava nel comportamento datoriale gli elementi della condotta antisindacale, mentre la Corte d’Appello riconosceva l’antisindacalità alla luce della distinzione degli obblighi di informazione e consultazione operata dalle previsioni del contratto collettivo.
Avverso tale decisione, l’INPS proponeva ricorso per Cassazioneex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. per violazione delle clausole contrattuali e vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Le questioni
La questione all’esame della Suprema Corte concerne l’interpretazione delle clausole del CCNL aventi ad oggetto gli obblighi di informazione e consultazione in merito al ricorso alla fattispecie del lavoro interinale.
In particolare, la Corte è chiamata a decidere:
Le soluzioni giuridiche
Occorre preliminarmente constatare l’evoluzione della...
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