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Titolo:
Tutele bidirezionali nel trasferimento di ramo d'azienda
Percorsi Guidati:
  • Sommario

  • I casi

    Primo caso

    A seguito della cessione del ramo aziendale cui erano addetti (un call center per l’assistenza clienti di un operatore telefonico) alcuni lavoratori impugnavano il passaggio al nuovo datore di lavoro, sostenendo l’inapplicabilità dell’art. 2112 c.c., per mancanza in capo al compendio oggetto di trasferimento dei requisiti che potessero qualificarlo quale “ramo”, ai sensi della predetta norma.

    Nell’operazione, infatti, non erano stati ceduti i sistemi applicativi ed informatici indispensabili per lo svolgimento dell’attività di assistenza clienti, attività che peraltro, quanto alle modalità operative, era in sostanza eterodiretta dall’operatore telefonico, senza alcuna autonomia degli addetti al supposto “ramo” ceduto.

    Nei gradi di merito i giudici avevano convalidato l’operazione, respingendo così le istanze dei lavoratori, sul presupposto che l’attività ceduta potesse considerarsi funzionalmente autonoma e debitamente strutturata.

    In sede di legittimità i lavoratori sostenevano l’errata interpretazione ed applicazione al caso concreto della disposizione contenuta nell’art. 2112 c.c..

    Secondo caso

    Una società che gestiva una struttura alberghiera aveva affidato in appalto ad una seconda impresa i servizi operativi per il centro fitness ed il centro benessere interni all’albergo. Cessato l’appalto, i servizi erano stati internalizzati, con passaggio di tutte le strutture e del personale addetto alla gestione diretta della (ex) committente.

    Una...

 

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